§ 4.7.48 - L.R. 31 gennaio 1994, n. 1.
Disposizioni urgenti per il settore forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:31/01/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more di una riorganizzazione complessiva del settore forestale, le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono [...]
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.7.48 - L.R. 31 gennaio 1994, n. 1.

Disposizioni urgenti per il settore forestale.

(G.U.R. n. 6 del 1 febbraio 1994).

 

Art. 1.

     1. Nelle more di una riorganizzazione complessiva del settore forestale, le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono confermate fino al 31 dicembre 1994 [1] nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquantuno, centouno e cinquantuno giornate lavorative già iscritti negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.

     2. Sono altresì confermati fino alla stessa data del 31 dicembre 1994 [1] i contingenti distrettuali di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 36 della medesima legge.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Termine prorogato al 31 ottobre 1995 con art. 1 L.R. 21 luglio 1995, n. 52.

[1] Termine prorogato al 31 ottobre 1995 con art. 1 L.R. 21 luglio 1995, n. 52.