§ 4.4.72 - L.R. 2 agosto 2002, n. 6.
Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:02/08/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Collegamenti marittimi con le isole minori.
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione


§ 4.4.72 - L.R. 2 agosto 2002, n. 6.

Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori.

(G.U.R. 9 agosto 2002, n. 36).

 

Art. 1. Collegamenti marittimi con le isole minori.

     1. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 l'ulteriore spesa in termini di competenza di 6.000 migliaia di euro, che si iscrive alla U.P.B. 12.3.1.3.1., e in termini di cassa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dell'U.P.B. 12.3.2.7.99 (capitolo 876005) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.