§ 4.4.65 - L.R. 7 maggio 1996, n. 32.
Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto Stat, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:07/05/1996
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Interventi straordinari per la ripresa produttiva e occupazionale della ditta STAT.
Art. 2.  Contributo straordinario alla Ditta Camarda e Drago.
Art. 3.  Contributo straordinario alla ditta Emanuele Antonino.
Art. 4. 
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Copertura finanziaria.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.4.65 - L.R. 7 maggio 1996, n. 32.

Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto Stat, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi.

(G.U.R. 11 maggio 1996, n. 23).

 

Art. 1. Interventi straordinari per la ripresa produttiva e occupazionale della ditta STAT.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere in favore della STAT, società di autolinee con sede in S. Teresa di Riva, in relazione agli attentati incendiari di natura mafiosa dalla stessa subiti, un contributo straordinario in conto capitale di lire 950 milioni con immediato accredito, al fine di stabilizzare le condizioni finanziarie e patrimoniali dell'azienda gravemente pregiudicate dagli attentati e di consentire il regolare prosieguo della sua attività, la graduale ricostituzione del parco autobus ed il ripristino dei livelli occupazionali.

     2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionata alla presentazione, da parte della ditta beneficiaria, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza corredata della seguente documentazione:

     a) attestazione d'impegno che il predetto contributo concesso sarà integralmente restituito, con gli interessi eventuali a norma dell'articolo 2033 del codice civile, nell'ipotesi in cui risulti positivamente accertato, con sentenza definitiva passata in giudicato, che gli attentati subiti dalla STAT, e per i quali è stato concesso il richiamato contributo, sono derivati da atti e persone in nessun caso collegati, coordinati o comunque riferibili alla criminalità mafiosa;

     b) piano semestrale di rientro occupazionale del personale dipendente licenziato successivamente agli attentati incendiari verificatisi negli anni 1991 e 1992, comprensivo di dichiarazione di impegno che il piano sarà attuato dall'azienda a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accreditamento, pena la restituzione del contributo medesimo nei termini di cui alla lettera a);

     c) rendiconto del contributo percepito ai sensi dell'art. 146 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, corredato di documenti giustificativi e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione;

     d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti l'inesistenza di altri contributi erogati da altri enti pubblici per i danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati subiti dalla ditta medesima;

     e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino eventuali altre istanze e/o istruttorie in corso, finalizzate all'ottenimento di altri contributi e/o finanziamenti per i danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati subiti dalla ditta medesima, all'infuori di quelle previste dalla presente legge.

     3. Il Presidente della Regione è altresì autorizzato a concedere in favore della STAT un contributo straordinario in conto capitale di lire 400 milioni per lo acquisto di n. 2 autobus di tipo corto da utilizzare per un periodo di anni cinque per il servizio pubblico locale di trasporto di persone su strada di cui la ditta medesima è concessionaria, al fine di favorire una ripresa dell'attività produttiva della stessa e di migliorare il servizio pubblico fruito dagli utenti.

     4. Il contributo di cui al comma 3 sarà erogato ad acquisto avvenuto e non dovrà risultare superiore al 75 per cento della spesa sostenuta, oltre I.V.A. non detraibile.

     5. L'erogazione del contributo di cui al comma 3, è condizionata alla presentazione, da parte della ditta beneficiaria, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza, corredata oltre che della medesima documentazione di cui al comma 2, degli atti di rendiconto richiesti alle aziende private che esercitano servizi pubblici di trasporto per l'accesso al fondo investimenti di cui allo articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Contributo straordinario alla Ditta Camarda e Drago.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere con le modalità di cui all'articolo 1 un contributo straordinario in conto capitale di lire 500 milioni in favore della ditta Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, esercente attività di trasporto pubblico locale di persone su strada, in relazione agli attentati incendiari di natura mafiosa dalla stessa subiti.

 

     Art. 3. Contributo straordinario alla ditta Emanuele Antonino.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere con le modalità di cui all'articolo 1 un contributo straordinario in conto capitale di lire 500 milioni in favore della ditta Emanuele Antonino, con sede in Galati Mamertino, esercente attività di trasporto pubblico locale di persone su strada, in relazione agli attentati incendiari di natura mafiosa dalla stessa subiti.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5. Abrogazione.

     1. L'articolo 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995, recante «Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'E.S.A.. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago», è abrogato.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria. [2]

     1. All'onere di lire 2.350 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 54577.

     2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 il capitolo 50469.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] L'articolo 4 della delibera legislativa recante "Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto Stat, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti intimidatori", è stato abrogato dall'art. 6 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77. Pertanto si omette il presente articolo.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 1996, n. 52.