§ 4.4.20 - L.R. 7 maggio 1976, n. 71.
Provvedimenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:07/05/1976
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Per lo sviluppo civile, economico e turistico, nonché per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio archeologico e storico-artistico delle isole minori della [...]
Art. 2.      In rapporto alle finalità di cui al precedente articolo è redatto a cura della Regione un programma generale relativo a tutte le isole minori, contenente l'indicazione particolareggiata delle [...]
Art. 3.      L'elaborazione del programma generale è affidata ad un Comitato tecnico composto da non più di 10 membri, tra i quali uno con funzioni di coordinatore, e nominato dal Presidente della Regione [...]
Art. 4.      Il Comitato redige il programma generale entro sei mesi dall'affidamento dell'incarico, unitamente ad uno stralcio di prima attuazione, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 1.
Art. 5.      La Regione provvede a coordinare con la Cassa per il Mezzogiorno le modalità degli interventi destinati dalla Cassa stessa alle isole minori della Regione siciliana, nonché eventuali forme di [...]
Art. 6.      Si applicano per gli interventi previsti dalla presente legge, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 64.
Art. 7.      Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni.
Art. 8.      In rapporto allo sviluppo ed alla valorizzazione delle isole minori, l'Amministrazione regionale promuove l'attivazione di servizi organici ed efficienti di collegamento continuativo attraverso [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui al precedente art. 8, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, per periodi pluriennali non superiori a cinque [...]
Art. 10.      I contributo non può superare la misura del 50 per cento del costo accertato e riconosciuto per miglio, viene liquidato in base alle miglia percorse ed è soggetto a revisione annuale sulla base [...]
Art. 11.      I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentiti i sindaci delle amministrazioni interessate, previo parere della competente [...]
Art. 12.      L'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 11, formula il programma operativo ed il piano di riparto dei contributi.
Art. 13.      Le aziende e gli enti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposita istanza corredata della seguente [...]
Art. 14.      All'erogazione dei contributi si procederà a servizio effettuato, in relazione alle miglia effettivamente percorse.
Art. 15.      Nell'ambito delle norme vigenti che regolano la materia, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizio di [...]
Art. 16.      Per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge e per i servizi effettuati di collegamento continuativo con le isole minori, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed [...]
Art. 16-bis. 
Art. 16-ter. 
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      Le provvidenze previste per i collegamenti con le isole minori sono estese alle corse di collegamento tra Messina e Reggio Calabria, collegate con le linee aeree in partenza o in arrivo [...]
Art. 19.      Alle spese autorizzate con il precedente art. 17, lettere a), b, c), a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di [...]
Art. 20.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.20 - L.R. 7 maggio 1976, n. 71.

Provvedimenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori della Regione siciliana.

(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).

 

Art. 1.

     Per lo sviluppo civile, economico e turistico, nonché per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio archeologico e storico-artistico delle isole minori della Regione siciliana è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni.

 

     Art. 2.

     In rapporto alle finalità di cui al precedente articolo è redatto a cura della Regione un programma generale relativo a tutte le isole minori, contenente l'indicazione particolareggiata delle opere e delle provvidenze previste e delle speciali prescrizioni urbanistiche eventualmente necessarie, con particolare riguardo alle opere ed alle attrezzature marittime e portuali, nonché alle opere per l'approvvigionamento idrico, per l elettrificazione, per gli impianti igienico-sanitari, per la distruzione dei rifiuti solidi, per l'edilizia economica e popolare e per altre opere o attrezzature pubbliche, comunque costituenti coefficienti per lo sviluppo civile, economico e turistico delle isole minori.

 

     Art. 3.

     L'elaborazione del programma generale è affidata ad un Comitato tecnico composto da non più di 10 membri, tra i quali uno con funzioni di coordinatore, e nominato dal Presidente della Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     I gruppi parlamentari regionali, gli enti locali interessati, le associazioni culturali a carattere nazionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, segnalare al Presidente della Regione i nominativi corredandoli delle descrizioni dei requisiti e dei titoli relativi.

 

     Art. 4.

     Il Comitato redige il programma generale entro sei mesi dall'affidamento dell'incarico, unitamente ad uno stralcio di prima attuazione, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 1.

     Il programma generale è comunicato agli enti locali interessati i quali, nel termine di 60 giorni dalla data della predetta comunicazione, inviano alla Presidenza della Regione proposte, suggerimenti ed osservazioni.

     La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, procede alla definitiva approvazione.

     La progettazione, l'esecuzione, l'appalto delle singole opere sono delegate agli enti locali competenti, salvo che per le opere marittime e per quelle relative alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico.

 

     Art. 5.

     La Regione provvede a coordinare con la Cassa per il Mezzogiorno le modalità degli interventi destinati dalla Cassa stessa alle isole minori della Regione siciliana, nonché eventuali forme di collaborazione tecnica.

 

     Art. 6.

     Si applicano per gli interventi previsti dalla presente legge, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 64.

 

     Art. 7.

     Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni.

 

     Art. 8.

     In rapporto allo sviluppo ed alla valorizzazione delle isole minori, l'Amministrazione regionale promuove l'attivazione di servizi organici ed efficienti di collegamento continuativo attraverso mezzi rapidi.

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui al precedente art. 8, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, per periodi pluriennali non superiori a cinque anni, a favore di aziende od enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio dei servizi di collegamento e che siano forniti di attrezzatura tecnica ed organizzativa adeguata, nonché di mezzi idonei e rispondenti alle esigenze del traffico.

 

     Art. 10.

     I contributo non può superare la misura del 50 per cento del costo accertato e riconosciuto per miglio, viene liquidato in base alle miglia percorse ed è soggetto a revisione annuale sulla base dei conti consuntivi dell'esercizio precedente.

     Il contributo può essere elevato al 60 per cento allorché si tratti di gestione di enti pubblici o di diritto pubblico, ovvero di società a prevalente partecipazione pubblica.

 

     Art. 11.

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentiti i sindaci delle amministrazioni interessate, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 12.

     L'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 11, formula il programma operativo ed il piano di riparto dei contributi.

     Il programma operativo ed il piano di riparto sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

     a) previsione del volume di traffico giornaliero;

     b) consistenza del numero degli utenti residenti nelle singole isole, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla scuola, dalla produzione, dal mondo del lavoro;

     c) movimento turistico correlato alla consistenza del patrimonio alberghiero.

     Il programma ed il piano sono approvati con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e le somme sono accreditate al presidente dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, il quale provvede all'erogazione dei contributi sulla base della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti, munita del visto delle amministrazioni comunali interessate e della Capitaneria di porto competente per territorio.

     Si applicano al presidente dell'ente provinciale per il turismo le norme di legge che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.

 

     Art. 13.

     Le aziende e gli enti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposita istanza corredata della seguente documentazione:

     1) relazione tecnico-illustrativa del programma dei servizi, nella quale dovranno essere indicati i mezzi di trasporto, la periodicità, gli itinerari, gli orari, le tariffe e la dotazione organica del personale;

     2) piano economico-finanziario di gestione;

     3) atto di sottomissione e di accettazione del programma operativo e del piano finanziario approvati dall'Assessorato.

     Tale atto dovrà prevedere anche le seguenti clausole:

     a) divieto di apportare variazioni al programma dei servizi, se non previa autorizzazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, da concedersi con atto scritto, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 11;

     b) divieto di imposizione, anche temporanea ed a qualsiasi titolo, di sovrapprezzi nei biglietti;

     c) applicazione delle tariffe preferenziali praticate dai servizi marittimi di collegamento con le isole minori, convenzionati con lo Stato;

     d) obbligo del rilascio dei biglietti di viaggio per l'intero percorso richiesto dai viaggiatori e garanzia di disponibilità dei posti prenotati;

     e) tempestiva ed adeguata campagna pubblicitaria e promozionale con specifico riferimento ai percorsi effettuati, agli orari ed alle tariffe applicate;

     f) mantenimento almeno della dotazione organica del personale indicata al n. 1 del comma precedente ed osservanza della vigente legislazione, in materia di lavoro, per la categoria;

     g) obbligo di tenuta in perfetta efficienza dei mezzi adoperati.

 

     Art. 14.

     All'erogazione dei contributi si procederà a servizio effettuato, in relazione alle miglia effettivamente percorse.

     I contributi non sono cumulabili con altre provvidenze regionali per l'esercizio di servizi di trasporto.

     La trasgressione, anche di una sola delle condizioni previste dall'atto di sottomissione, comporta la decadenza o la revoca dei benefici concessi.

     I sindaci dei comuni interessati sono incaricati della vigilanza sull'attuazione dei programmi di esercizio dei collegamenti, proponendo tempestivamente i provvedimenti di revoca o di decadenza dei benefici concessi, fatta salva la facoltà dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti di provvedere direttamente o tramite gli enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

     L'eventuale reiezione della proposta anche di un solo sindaco deve essere motivata.

 

     Art. 15.

     Nell'ambito delle norme vigenti che regolano la materia, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizio di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia da almeno quattro anni.

 

     Art. 16.

     Per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge e per i servizi effettuati di collegamento continuativo con le isole minori, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alle aziende, che non ne abbiano usufruito, contributi non superiori al 50 per cento del costo riconosciuto per miglio.

     Il contributo viene liquidato in base alle miglia percorse.

 

     Art. 16-bis. [1]

 

     Art. 16-ter. [1]

 

     Art. 17.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 18.

     Le provvidenze previste per i collegamenti con le isole minori sono estese alle corse di collegamento tra Messina e Reggio Calabria, collegate con le linee aeree in partenza o in arrivo all'aeroporto di Reggio Calabria-Messina.

 

     Art. 19.

     Alle spese autorizzate con il precedente art. 17, lettere a), b, c), a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80, approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     Alla spesa autorizzata con il precedente art. 17, lett. d), a carico del bilancio della Regione, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

     Alla spesa autorizzata con il precedente art. 17, lett. e), a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate regionali per l'anno medesimo.

     Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 20.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 63; vedi ora lo stesso art. 1 L.R. 63/1978 come sostituito dall'art. 57 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 63; vedi ora lo stesso art. 1 L.R. 63/1978 come sostituito dall'art. 57 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[2] Reca disposizioni finanziarie.