§ 4.3.101 - L.R. 9 agosto 1988, n. 23.
Norme integrative della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:09/08/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare le somme al fondo di cui all'articolo della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, mediante atti amministrativi e [...]
Art. 2.      1. I termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, sono riaperti per i richiedenti ammessi alla concessione del mutuo con la disponibilità finanziaria per l'anno [...]
Art. 3.      1. All'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.101 - L.R. 9 agosto 1988, n. 23.

Norme integrative della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.

(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).

 

Art. 1.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare le somme al fondo di cui all'articolo della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, mediante atti amministrativi e prescindendo da convenzione con gli istituti di credito.

 

     Art. 2.

     1. I termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, sono riaperti per i richiedenti ammessi alla concessione del mutuo con la disponibilità finanziaria per l'anno 1987, ove gli stessi siano scaduti o in corso di scadenza.

     2. Il termine di quattro mesi di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è elevato a mesi sei.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.