§ 4.3.72 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 261.
Norme per l'assegnazione degli alloggi popolari nel comune di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:28/12/1979
Numero:261


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire la realizzazione dei piani operativi di risanamento del territorio programmati dal consiglio comunale di Messina con delibera n. 458/C del 25 luglio 1979, il comune di [...]
Art. 2.      Fermo restando che il sessanta per cento degli alloggi di cui al precedente articolo viene assegnato in base al piano di risanamento e secondo i criteri stabiliti dalla delibera del consiglio [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.72 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 261.

Norme per l'assegnazione degli alloggi popolari nel comune di Messina.

(G.U.R. 5 gennaio 1980, n. 1).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire la realizzazione dei piani operativi di risanamento del territorio programmati dal consiglio comunale di Messina con delibera n. 458/C del 25 luglio 1979, il comune di Messina è autorizzato, per cinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, a procedere alle assegnazioni di tutti gli alloggi popolari precedentemente costruiti e non ancora assegnati e di quelli che comunque saranno costruiti con finanziamenti pubblici erogati nel predetto quinquennio per essere utilizzati nel territorio dello stesso comune per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, secondo le riserve, le priorità e la formulazione di graduatorie speciali definite dalla precitata delibera del consiglio comunale di Messina.

 

     Art. 2.

     Fermo restando che il sessanta per cento degli alloggi di cui al precedente articolo viene assegnato in base al piano di risanamento e secondo i criteri stabiliti dalla delibera del consiglio comunale di Messina n. 458 del 25 luglio 1979, il comune di Messina procederà all'assegnazione del restante quaranta per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cui lavori di costruzione sono stati appaltati alla data del 30 novembre 1979, secondo la graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 1978.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.