§ 4.3.32 - L.R. 22 luglio 1960, n. 27.
Riduzione dei canoni di affitto degli alloggi costruiti a carico, col concorso o col contributo della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:22/07/1960
Numero:27


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, la quota frutto capitale da applicare, ai sensi dell'art. 21 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, nel computo delle pigioni degli alloggi costruiti a [...]
Art. 2.      I canoni di locazione degli alloggi previsti nel precedente articolo concessi con patto di futura vendita sono determinati a norma dell'art. 14 del D.L.P. Reg. 12 luglio 1952, n. 11, con [...]
Art. 3.      Al fine di ridurre nella misura del 40 % l'attuale canone di locazione degli alloggi costruiti per i lavoratori delle zolfare siciliane dalla gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I. [...]
Art. 4.      Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche agli alloggi costruiti con contributo della Regione ai sensi delle LL.RR. 12 aprile 1952, n. 12, 10 luglio 1953, n. 38 e 5 febbraio [...]
Art. 5.      Il contributo integrativo è corrisposto a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e non può essere esteso alle annualità già maturate.
Art. 6.      La quota di rimborso delle spese necessarie alla gestione degli alloggi prevista all'art. 21 del citato T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 ed all'art. 2 del D.L.C.P.S. 17 aprile 1948, n. 1029, sarà [...]
Art. 7.      Il contributo sarà prelevato dal capitolo destinato al fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 8.      Il rimborso degli arretrati di canoni di fitto dovuti all'atto della pubblicazione della presente legge sarà compiuto in rate mensili da corrispondersi in aggiunta al canone di affitto stabilito [...]


§ 4.3.32 - L.R. 22 luglio 1960, n. 27.

Riduzione dei canoni di affitto degli alloggi costruiti a carico, col concorso o col contributo della Regione.

(G.U.R. 23 luglio 1960, n. 30).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, la quota frutto capitale da applicare, ai sensi dell'art. 21 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, nel computo delle pigioni degli alloggi costruiti a totale carico della Regione, è fissata nella misura dell'1,50 % salvo quanto previsto dall'art. 4.

 

     Art. 2.

     I canoni di locazione degli alloggi previsti nel precedente articolo concessi con patto di futura vendita sono determinati a norma dell'art. 14 del D.L.P. Reg. 12 luglio 1952, n. 11, con ammortamento senza interessi del capitale investito nelle costruzioni.

 

     Art. 3.

     Al fine di ridurre nella misura del 40 % l'attuale canone di locazione degli alloggi costruiti per i lavoratori delle zolfare siciliane dalla gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I. il contributo concesso alla stessa con L.R. 13 marzo 1959, n. 4, è integrato da ulteriore contributo di L. 17.000.000, per tutto il periodo di ammortamento dei mutui relativi al capitale investito nelle costruzioni.

 

     Art. 4.

     Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche agli alloggi costruiti con contributo della Regione ai sensi delle LL.RR. 12 aprile 1952, n. 12, 10 luglio 1953, n. 38 e 5 febbraio 1956, n. 9.

     L'onere finanziario che deriverà agli enti a cagione del minore reddito, sarà coperto con un contributo integrativo da concedersi in annualità a misura costante dall'Assessore per i lavori pubblici e l'edilizia popolare e sovvenzionata nel limite di impegno di 300 milioni annui. Ove detto contributo, diminuito di quello previsto dall'art. 3, non consentisse di portare la quota frutto capitale alla misura prevista dall'art. 1, la quota frutto capitale stessa sarà elevata a quella misura percentuale che il contributo residuo di L. 283.000.000 consentirà.

     A tal fine gli enti interessati debbono farne formale richiesta al predetto Assessore.

 

     Art. 5.

     Il contributo integrativo è corrisposto a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e non può essere esteso alle annualità già maturate.

 

     Art. 6.

     La quota di rimborso delle spese necessarie alla gestione degli alloggi prevista all'art. 21 del citato T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 ed all'art. 2 del D.L.C.P.S. 17 aprile 1948, n. 1029, sarà fissata dall'Assessore ai lavori pubblici, all'edilizia popolare e sovvenzionata e comunque non potrà superare l'1,50 % calcolato in ragione d'anno sul capitale investito per la costruzione degli alloggi.

 

     Art. 7.

     Il contributo sarà prelevato dal capitolo destinato al fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative del bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     Il rimborso degli arretrati di canoni di fitto dovuti all'atto della pubblicazione della presente legge sarà compiuto in rate mensili da corrispondersi in aggiunta al canone di affitto stabilito a norma della presente legge.

     L'importo di ognuna di tali rate non potrà comunque superare il 50 % di detto canone.

     Sono fatte salve in ogni caso le eventuali condizioni di miglior favore attualmente vigenti.