§ 4.2.136 - L.R. 30 dicembre 2000, n. 35.
Provvedimenti in favore dei proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala e di Via Pagano di Palermo. Interventi per le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:30/12/2000
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Contributi a favore di proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala.
Art. 2.  Condizioni per il contributo.
Art. 3.  Presentazione dell'istanza.
Art. 4.  Elenco degli immobili.
Art. 5.  Erogazione del contributo.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Ripartizione dello stanziamento.
Art. 8.  Contributo per la riparazione delle strutture balneari di Eraclea Minoa.
Art. 9.  Contributi e sussidio straordinario per il disastro di Via Pagano, n. 5 a Palermo.
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.2.136 - L.R. 30 dicembre 2000, n. 35.

Provvedimenti in favore dei proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala e di Via Pagano di Palermo. Interventi per le strutture balneari di Eraclea Minoa.

(G.U.R. 30 dicembre 2000, n. 63).

 

Art. 1. Contributi a favore di proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al comune di Marsala i fondi per la concessione di contributi ai proprietari per la riparazione o la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal movimento franoso verificatosi nel mese di dicembre 1996, in contrada Amabilina, località Timpone dell'Oro.

     2. Il contributo per la riparazione o la ristrutturazione degli immobili può raggiungere il 100 per cento della spesa occorrente.

     3. Ai proprietari di cui al comma 1 è invece corrisposto un contributo non superiore al valore venale dell'immobile, escluso il valore del terreno, riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

     a) l'immobile sia andato distrutto, o danneggiato in misura tale che non sia economicamente conveniente procedere alla ricostruzione o alla riparazione in quanto le somme occorrenti superano il suo valore venale riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso;

     b) la situazione del sottosuolo ove insiste l'immobile sconsigli la ricostruzione.

 

     Art. 2. Condizioni per il contributo.

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con indennizzi assicurativi e con eventuali altre provvidenze previste da leggi statali o comunitarie per le medesime finalità.

     2. Sono esclusi dai contributi gli immobili realizzati in mancanza di concessione edilizia, salvo che sia stata proposta istanza per l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, e la concessione edilizia in sanatoria sia stata rilasciata o non ostino motivi per il suo rilascio.

 

     Art. 3. Presentazione dell'istanza.

     1. Per l'accesso al contributo i proprietari degli immobili di cui all'articolo 1 devono presentare istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) titolo di proprietà;

     b) copia della concessione edilizia relativa all'immobile danneggiato, o copia della richiesta di concessione edilizia in sanatoria e certificato rilasciato dal sindaco che attesti che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione;

     c) attestato rilasciato dal comune da cui risulti che l'immobile è stato danneggiato dal movimento franoso; l'attestato può essere sostituito con una perizia giurata rilasciata da professionista abilitato;

     d) progetto di riparazione o ristrutturazione dell'immobile, corredato di concessione o autorizzazione edilizia a seconda dell'intervento previsto, nonché relativo computo metrico estimativo redatto avvalendosi del prezziario regionale in vigore per opere di riparazione;

     e) nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 1, relazione tecnica dalla quale risulti che, avvalendosi del prezziario regionale in vigore per opere di riparazione, la spesa necessaria per il ripristino dell'immobile danneggiato è superiore al suo valore venale, riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso, ovvero attestante che la situazione del sottosuolo ove insiste il fabbricato distrutto o inagibile sconsiglia la ricostruzione nel medesimo terreno.

     3. Le istanze devono essere presentate al comune di Marsala che provvede a trasmetterle all'ufficio del Genio civile di Trapani, il quale, entro il termine di novanta giorni, rende parere in merito ai progetti presentati e determina l'ammontare del contributo.

 

     Art. 4. Elenco degli immobili.

     1. Il comune di Marsala, entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande per l'ammissione al contributo, predispone l'elenco dei proprietari degli immobili aventi diritto ai contributi.

 

     Art. 5. Erogazione del contributo.

     1. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

     a) 50 per cento ad inizio dei lavori;

     b) 40 per cento a conclusione dei lavori;

     c) 10 per cento al collaudo delle opere.

     2. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 1, il contributo è erogato in unica soluzione.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000, cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1010.

 

     Art. 7. Ripartizione dello stanziamento.

     1. Nell'eventualità che la disponibilità finanziaria non sia sufficiente alla copertura delle richieste ammesse al contributo, le somme stanziate sono ripartite, con criteri matematici, tra gli aventi diritto in proporzione all'ammontare del contributo determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

 

     Art. 8. Contributo per la riparazione delle strutture balneari di Eraclea Minoa.

     1. A favore dei proprietari delle strutture balneari site nel litorale di Eraclea Minoa, distrutte parzialmente od integralmente dalla mareggiata del 20 settembre 1999, è concesso un contributo straordinario nella misura dell'80 per cento del danno subito.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, per un ammontare non superiore a lire 400 milioni, su istanza degli interessati presentata al Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il Presidente della Regione concede il contributo agli aventi diritto, previo accertamento e quantificazione dei danni subiti, nonché del nesso di causalità tra l'evento calamitoso verificatosi il 20 settembre 1999 ed i danni stessi, da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Cattolica Eraclea.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1014. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 01.08.02, accantonamento 1014.

 

     Art. 9. Contributi e sussidio straordinario per il disastro di Via Pagano, n. 5 a Palermo.

     1. La Regione siciliana interviene, a titolo di solidarietà, a favore di quanti hanno subito danni dal disastro dell'edificio sito in Via Pagano, n. 5 a Palermo avvenuto l'11 marzo 1999.

     2. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio crollata (Scala A) è concesso un contributo straordinario di lire 80 milioni per unità abitativa.

     3. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio dichiarato inagibile (Scale B e C) è concesso un contributo straordinario di lire 40 milioni.

     4. Ai proprietari di immobili di cui ai commi 2 e 3 è concesso altresì un contributo una tantum di lire 5 milioni da utilizzare per le spese connesse all'accertamento delle responsabilità penali, civili ed amministrative.

     5. Alla vedova del Vigile del fuoco Giuseppe Siciliano, deceduto nel crollo dell'edificio, è concesso un sussidio straordinario di lire 150 milioni.

     6. Le istanze relative ai contributi ed al sussidio di cui al presente articolo devono essere presentate dagli interessati al Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Presidenza della Regione provvede all'istruzione delle pratiche ed all'erogazione dei contributi e del sussidio. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 7 devono essere restituiti qualora a carico dei beneficiari venissero accertate, in sede giudiziaria, responsabilità nel dissesto e nel crollo degli edifici.

     7. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, individualmente o in forma associata, per l'acquisto di alloggi o per il consolidamento, la ristrutturazione, la ricostruzione dell'edificio di via Pagano soggetto a dissesto. Gli alloggi da acquistare o l'edificio da ricostruire devono avere caratteristiche equivalenti agli alloggi ed al predetto edificio. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo per ciascun proprietario è stabilito in lire 180 milioni e può coprire fino al 100 per cento del costo. I contributi sugli interessi sono concessi nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei proprietari al 2 per cento. I contributi sono erogati altresì in fase di preammortamento e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera gravino sul mutuatario in misura non superiore al 2 per cento annuo. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

     8. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 7 è autorizzata l'assunzione di un limite quindicennale di impegno nell'anno 2001 di lire 300 milioni. La spesa relativa agli anni 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione, accantonamento 1006.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.