§ 4.2.114 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 7.
Interventi in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:17/02/1987
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Progetti di approdi.
Art. 2.  Interventi per la viabilità.
Art. 3.  Opere di sistemazione idrogeologica a difesa degli abitati.
Art. 4.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.114 - L.R. 17 febbraio 1987, n. 7.

Interventi in materia di lavori pubblici.

(G.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1987).

 

Art. 1. Progetti di approdi.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a realizzare un programma di approdi, opere portuali e connesse infrastrutture nelle isole di Alicudi, Favignana, Filicudi, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Salina, Stromboli, Ustica, e Vulcano, nonché nei porti di Milazzo, Porto Empedocle e Cefalù e, per sole infrastrutture a terra di assistenza di passeggeri, negli altri porti che hanno stabili collegamenti con le isole minori, anche se di prima categoria.

     2. Il programma di cui al comma precedente è strettamente finalizzato ad interventi in strutture portuali adibite a servizi di linea di collegamento da e per le isole minori.

     3. Il programma deve riguardare l'utilizzo dell'intero ammontare del finanziamento previsto nel triennio ed è predisposto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     4. Per il finanziamento di progetti stralcio relativi a dighe foranee a protezione dei porti di cui al primo comma, finanziati parzialmente dal Ministero dei lavori pubblici con affidamento dei lavori in concessione contestuale all'approvazione del progetto generale della opera, l'Assessore regionale per i lavori pubblici procede a norma dell'art. 36, secondo comma, lettera b, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. I lavori vengono affidati con le modalità previste dallo stesso art. 36, secondo comma, lettera f, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, in rapporto alla determinazione del prezzo di aggiudicazione.

     5. L'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo può prescindere dall'esistenza dei piani regolatori dei porti.

     6. Per le finalità previste dal presente articolo sono autorizzate le spese di lire 10 mila milioni per l'esercizio finanziario 1987, lire 40 mila milioni per l'esercizio finanziario 1988 e lire 60 mila milioni per l'esercizio finanziario 1989.

 

     Art. 2. Interventi per la viabilità.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare un programma straordinario di viabilità esterna e di attraversamento interno degli abitati formulato per gli obiettivi prioritari di snellimento del traffico, di collegamento agli svincoli autostradali ed alla viabilità principale della Regione, con esclusione della grande viabilità autostradale.

     2. Il programma è formulato, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 440.000 milioni, così ripartita:

     - esercizio 1987: lire 140.000 milioni;

     - esercizio 1988: lire 100.000 milioni;

     - esercizio 1989: lire 200.000 milioni;

 

     Art. 3. Opere di sistemazione idrogeologica a difesa degli abitati.

     1. Per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento a difesa degli abitati è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 35 mila milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

 

     Art. 4. Dichiarazione di pubblica utilità.

     1. Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri di lire 640.000 milioni, derivanti dalla applicazione della presente legge, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 02.00 progetto strategico «B»: Potenziamento grandi fattori dello sviluppo.

     2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 150 mila milioni, per le finalità degli articoli 1 e 2, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 e quanto a lire 20 mila milioni, per le finalità dell'art. 3, con parte delle disponibilità del captolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.