§ 4.1.79 - L.R. 22 aprile 2005, n. 4.
Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:22/04/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Esclusione del computo di maggiori spessori e altezze nelle costruzioni.
Art. 2.  Applicazione e deroghe.
Art. 3.  Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso.
Art. 4.  Deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali per una omogenea distribuzione delle farmacie.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.1.79 - L.R. 22 aprile 2005, n. 4.

Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie.

(G.U.R. 29 aprile 2005, n. 18).

 

Art. 1. Esclusione del computo di maggiori spessori e altezze nelle costruzioni.

     1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, di promuovere il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e di comfort ambientale nonché di favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, nel territorio della Regione non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva:

     a) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte eccedente i 30 centimetri nel caso di nuove costruzioni ed i 50 centimetri nel caso di recupero di edifici esistenti, fino ad un massimo di ulteriori 20 centimetri;

     b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri;

     c) le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri.

 

     Art. 2. Applicazione e deroghe.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, compatibilmente al rispetto delle norme di tutela architettonica e ambientale vigenti, anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché ai fini del calcolo della superficie a parcheggio ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrata e modificata dalla legge 24 marzo 1989, n. 122. Si applicano, inoltre, in deroga alle altezze massime previste per le singole zone omogenee negli strumenti urbanistici adottati o in vigore.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non costituiscono deroga alle norme sulle distanze minime, sia in rapporto al confine che agli altri edifici, nonché alle disposizioni previste per le zone sismiche, sia in riferimento all'altezza massima che in rapporto alla larghezza stradale.

 

     Art. 3. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso.

     1. Al fine di prevenire e ridurre il fenomeno dell'inquinamento luminoso il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) all'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

     b) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici ed astrofisici ed all'individuazione delle relative zone di particolare protezione;

     c) alla divulgazione di informazioni utili relative alla problematica e alla disciplina inerente la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

 

     Art. 4. Deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali per una omogenea distribuzione delle farmacie.

     1. Al fine di assicurare e non alterare una omogenea distribuzione delle farmacie nei centri urbani per i locali già adibiti a farmacie è consentito derogare alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali in materia di altezza, previa adozione di adeguati sistemi di ventilazione dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

     a) per la superficie dei locali riservata al pubblico altezza minima non inferiore a metri 2,40;

     b) per i soppalchi non riservati al pubblico altezza non inferiore a metri 2,10.

     2. I titolari di farmacie che intendano usufruire delle norme di cui al comma 1 devono presentare al comune nel quale ha sede la farmacia apposita istanza entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'istanza è corredata di:

     a) perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che asseveri la sussistenza dei requisiti minimi di cui al comma 1, l'adozione di adeguati sistemi di ventilazione dell'ambiente nonché la superficie oggetto della deroga;

     b) ricevuta di pagamento al comune dell'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie oggetto della deroga.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.