§ 4.1.33 - L.R. 17 maggio 1984, n. 30.
Modifiche ed integrazioni urgenti della L.R. 11 aprile 1981, n. 61.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:17/05/1984
Numero:30


Sommario
Art. 3.      Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo [...]
Art. 4.      I mutui agevolati di cui ai precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 5.      Le erogazioni dei contributi saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni per l'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla L. 5 agosto [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.1.33 - L.R. 17 maggio 1984, n. 30.

Modifiche ed integrazioni urgenti della L.R. 11 aprile 1981, n. 61.

(G.U.R. 19 maggio 1984, n. 21).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella L. 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

 

     Art. 4.

     I mutui agevolati di cui ai precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 5.

     Le erogazioni dei contributi saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni per l'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla L. 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modificano, rispettivamente, art. 4 e art. 10 L.R. 11 aprile 1981, n. 61.

[2] Modifica art. 13 L.R. 11 aprile 1981, n. 61.