§ 4.1.12 - L.R. 7 maggio 1976, n. 70.
Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:07/05/1976
Numero:70


Sommario
Art. 1.      I centri storici dei comuni dell'Isola sono beni culturali, sociali ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare mediante interventi di risanamento conservativo.
Art. 2.      I comuni, nella redazione dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, debbono perseguire:
Art. 3.      Il Comune di Siracusa è autorizzato a redigere un piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia insistente sull'isola omonima, che, oltre ai fini di cui all'art. 2, dovrà avere come [...]
Art. 4.      La redazione del piano particolareggiato sarà accompagnata da uno studio della topografia antica di Ortigia e della consistenza monumentale dell'Isola.
Art. 5.      Il Comune di Siracusa potrà, ove gli interventi per il consolidamento ed il restauro siano ritenuti particolarmente urgenti ed indifferibili dalla Commissione prevista dal precedente articolo e [...]
Art. 6.      Gli interventi edilizi interessano:
Art. 7.      1. Gli interventi di cui al precedente articolo possono essere realizzati:
Art. 8.      Ove sarà consentita la sostituzione edilizia, nel quadro della tutela del patrimonio storico-artistico e nel rispetto della L. 29 giugno 1939, n. 1497, con la demolizione e ricostruzione di [...]
Art. 9.      La concessione dei benefici previsti dagli artt. 14 e 15 della presente legge è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune ed i privati, singoli o associati, o gli enti [...]
Art. 10.      Il Comune potrà espropriare l'edificio o parte di esso quando il piano particolareggiato o il progetto di intervento prevedono:
Art. 11.      Per l'espropriazione delle aree e degli edifici l'indennità è determinata in base alle norme contenute nella L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive aggiunte e modificazioni.
Art. 12.      Il Comune è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo speciale a gestione separata, costituito dai finanziamenti regionali e da ogni altro eventuale finanziamento.
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      Allo scopo di predisporre alloggi per eventuali espropriati in applicazione delle norme di cui sopra o di alloggiare persone o famiglie costrette ad abbandonare temporaneamente le loro [...]
Art. 18.      1. Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa
Art. 19.      Per le finalità degli articoli precedenti sono autorizzate le seguenti spese:
Art. 20.      Il Comune di Agrigento, anche in rapporto alle finalità previste dalle LL. 28 settembre 1966, n. 749, e 5 giugno 1974, n. 283, è autorizzato a redigere un piano particolareggiato del centro [...]
Art. 21.      All'onere di lire 3.950 milioni di cui alle lett. a, b, c e d del precedente art. 19, ripartito in due quote uguali a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni [...]


§ 4.1.12 - L.R. 7 maggio 1976, n. 70.

Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento.

(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).

 

TITOLO I

TUTELA DEI CENTRI STORICI

 

Art. 1.

     I centri storici dei comuni dell'Isola sono beni culturali, sociali ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare mediante interventi di risanamento conservativo.

     Il Governo della Regione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, è tenuto a determinare con decreto l'elenco dei comuni siciliani i cui centri storici rappresentino beni culturali di particolare pregio, ai fini della salvaguardia, della conservazione e del recupero mediante interventi di risanamento conservativo, da finanziare con successivi provvedimenti legislativi.

     Prima di procedere alla determinazione di cui al precedente comma il Governo della Regione acquisisce il parere obbligatorio della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, delle competenti Soprintendenze e delle Università siciliane.

 

     Art. 2.

     I comuni, nella redazione dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, debbono perseguire:

     a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale;

     b) il recupero edilizio ai fini sociali ed economici, anche applicando la legislazione regionale in materia nonché le LL. 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e loro successive modifiche ed integrazioni;

     c) la permanenza degli attuali abitanti.

 

TITOLO II

NORME SPECIALI PER IL QUARTIERE ORTIGIA DI SIRACUSA

 

     Art. 3.

     Il Comune di Siracusa è autorizzato a redigere un piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia insistente sull'isola omonima, che, oltre ai fini di cui all'art. 2, dovrà avere come obiettivi:

     a) la salvaguardia, il risanamento, la bonifica e la ristrutturazione del vecchio quartiere Ortigia, considerato un inscindibile insieme storico- monumentale;

     b) il recupero sociale, culturale e funzionale dell'isola di Ortigia al fine di assicurarne, nel rispetto dei legittimi interessi degli abitanti, la rivitalizzazione economica.

     Per gli edifici dichiarati di interesse monumentale dovranno essere allegati al piano particolareggiato schemi di intervento per il consolidamento e il restauro, salvo i casi previsti dal successivo art. 5.

     Il Comune, nel quadro del piano particolareggiato, che ha la durata di dieci anni, elabora programmi biennali di intervento e determina le priorità.

     Il piano particolareggiato, se difforme dal piano regolatore generale, costituisce variante del piano stesso.

     Il piano particolareggiato, sia di attuazione che di variante del piano regolatore generale, è adottato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta.

     Il piano è pubblicato, per almeno venti giorni, all'albo del Comune.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione potranno formularsi osservazioni e proposte.

     Scaduti i termini suindicati, il consiglio comunale, esaminate le osservazioni e proposte, ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta definitivamente, a maggioranza assoluta, e lo trasmette all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

     Trascorsi 120 giorni dal ricevimento del piano da parte dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, senza che sia intervenuta l'approvazione, il piano si intende approvato.

 

     Art. 4.

     La redazione del piano particolareggiato sarà accompagnata da uno studio della topografia antica di Ortigia e della consistenza monumentale dell'Isola.

     Per tale studio sarà nominata, con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, una Commissione presieduta dal soprintendente alle antichità per la Sicilia orientale e composta dal soprintendente ai monumenti per la Sicilia orientale o da un suo delegato, da un esperto scelto dall'Assessore regionale per lo sviluppo economico, da tre membri eletti dal consiglio comunale di Siracusa, esperti di topografia antica, urbanistica e storia dell'architettura.

     Tale Commissione affiancherà l'opera dei tecnici incaricati della redazione del piano particolareggiato e presenterà al Comune di Siracusa una relazione con i relativi elaborati, contenente l'indicazione degli edifici dichiarati di interesse storico, artistico e monumentale, nonché di quelli di pregevole caratteristica architettonica.

 

     Art. 5.

     Il Comune di Siracusa potrà, ove gli interventi per il consolidamento ed il restauro siano ritenuti particolarmente urgenti ed indifferibili dalla Commissione prevista dal precedente articolo e limitatamente agli edifici dichiarati di interesse storico, artistico, monumentale, provvedere ad eseguire direttamente, o tramite i privati proprietari, le opere necessarie, anche prima dell'adozione del piano particolareggiato.

     In questi casi, si potrà procedere per singole licenze edilizie, e le stesse potranno essere rilasciate solo previo parere vincolante della Commissione prevista dal precedente articolo.

     Il Comune stipulerà con i proprietari degli edifici interessati la convenzione prevista dal successivo art. 9.

 

     Art. 6.

     Gli interventi edilizi interessano:

     a) l'intero comparto previsto dal piano particolareggiato, quando l'intervento deve essere necessariamente unitario;

     b) parte del comparto;

     c) singoli edifici, quando essi, secondo il piano particolareggiato, hanno dimensioni e caratteristiche tali da non compromettere le soluzioni urbanistiche del comparto di appartenenza.

 

     Art. 7.

     1. Gli interventi di cui al precedente articolo possono essere realizzati:

     a) dal comune, sia su immobili di proprietà pubblica che privata, in via sostitutiva;

     b) da privati, singoli o riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del comune;

     c) da riunioni di consorzi o società tra il comune ed altri soggetti pubblici e/o privati, anche tramite concessione, potendo delegare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere, compresa la progettazione e le eventuali procedure espropriative o di occupazione temporanea [1].

     Il Comune potrà, in particolare, avvalersi della facoltà prevista dal n. 1 del comma precedente quando l'intervento edilizio richiede il diradamento e l'eliminazione di corpi aggiunti alle strutture originarie, nel caso in cui i proprietari non intendano o non siano nelle condizioni di provvedere, quando il comparto o l'edificio risultino particolarmente degradati.

     In tutti i casi di intervento sostitutivo del Comune, sarà stipulata la convenzione prevista dal successivo art. 9, nella quale saranno anche indicati i modi e i tempi del recupero delle somme spese dal Comune, maggiorate degli interessi legali [*].

 

     Art. 8.

     Ove sarà consentita la sostituzione edilizia, nel quadro della tutela del patrimonio storico-artistico e nel rispetto della L. 29 giugno 1939, n. 1497, con la demolizione e ricostruzione di edifici, non potrà essere superata la densità edilizia fondiaria del comparto e l'altezza massima degli edifici prospicienti sulla stessa strada.

     In questi casi, le licenze edilizie dovranno essere sottoposte al parere vincolante della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 9.

     La concessione dei benefici previsti dagli artt. 14 e 15 della presente legge è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune ed i privati, singoli o associati, o gli enti interessati, che intendono realizzare gli interventi edilizi previsti dall'art. 6.

     La convenzione dovrà indicare le modalità dell'intervento ed i relativi progetti esecutivi, i tempi di realizzazione del medesimo, i rapporti economici e finanziari, la destinazione d'uso, le garanzie per il mantenimento degli attuali abitanti salvo loro rinunzia, i canoni di affitto a norma delle vigenti disposizioni di legge, la ripartizione degli oneri tra gli interessati, le penali per le eventuali inadempienze, le eventuali procure speciali e quanto altro sarà ritenuto necessario dal Comune.

     Le convenzioni saranno approvate dal consiglio comunale su proposta del Comitato previsto dal successivo art. 12.

 

     Art. 10.

     Il Comune potrà espropriare l'edificio o parte di esso quando il piano particolareggiato o il progetto di intervento prevedono:

     1) la demolizione dell'intero edificio ed il vincolo di inedificabilità sull'area risultante;

     2) l'eliminazione di parte dell'edificio o di parti aggiunte alle strutture originarie del medesimo.

     L'esproprio potrà pure avere luogo:

     a) per ragioni di pubblica utilità;

     b) quando l'edificio riveste particolare interesse storico, artistico, monumentale;

     c) quando l'edificio ricade in un comparto particolarmente degradato;

     d) quando i proprietari non provvedono direttamente a realizzare gli interventi edilizi e rifiutano l'intervento sostitutivo del Comune, previsto dal secondo comma dell'art. 7.

     Ove si intenda realizzare un piano di edilizia economica e popolare, l'esproprio potrà investire interi comparti o parti di essi.

 

     Art. 11.

     Per l'espropriazione delle aree e degli edifici l'indennità è determinata in base alle norme contenute nella L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive aggiunte e modificazioni.

     Un'indennità pari a quella prevista dal precedente comma sarà pure corrisposta ai proprietari di edifici o di parte di essi per i quali l'intervento edilizio prevede la parziale demolizione o l'eliminazione di corpi aggiunti alle strutture originarie.

     In tali casi l'indennità è corrisposta, sempre che il Comune non abbia proceduto all'espropriazione, limitatamente ai volumi abbattuti e non riedificati ed è cumulabile con i benefici previsti dai successivi artt. 14 e 15.

 

     Art. 12.

     Il Comune è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo speciale a gestione separata, costituito dai finanziamenti regionali e da ogni altro eventuale finanziamento.

     «E' istituita una commissione speciale per l'esame dei progetti di intervento edilizio e urbanistico e delle istanze di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, denominata "Commissione unica per Ortigia", composta:

     a) dal sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;

     b) dal dirigente dell'ufficio tecnico speciale per Ortigia, di cui al successivo articolo 13, o da un suo delegato;

     c) dal dirigente del dipartimento dei lavori pubblici del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

     d) dal dirigente del dipartimento urbanistica del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

     e) dai due direttori della sezione beni archeologici e sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, o loro delegati;

     f) dall'ingegnere capo del Genio civile di Siracusa o da un suo delegato;

     g) dall'ufficiale sanitario del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

     h) dal presidente del consiglio di quartiere di Ortigia, o da un suo delegato;

     i) da tre membri scelti dal sindaco su terne di nominativi forniti rispettivamente dall'Ordine degli ingegneri, degli architetti e dal Collegio dei geometri di Siracusa;

     l) da un consulente in materia di diritto edilizio scelto dal sindaco su una terna di nominativi forniti dall'Ordine degli avvocati e dei procuratori legali di Siracusa;

     m) da un consulente scelto dal sindaco su una terna di nominativi forniti dall'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa;

     n) da un esperto nominato dal sindaco [1]a.

     La Commissione può avvalersi inoltre, tutte le volte che esigenze specifiche lo richiedano, di esperti in altre discipline, i quali partecipano ai relativi lavori senza però diritto di voto [1]a.

     I pareri della Commissione unica per Ortigia sostituiscono tutti quelli dovuti per competenza dagli altri organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi speciali, rappresentati in seno alla Commissione stessa [1]a.

     La Commissione non è chiamata ad esprimere parere sulle domande di autorizzazione edilizia di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ivi comprese quelle inerenti le facciate esterne degli edifici, e sui progetti di opere pubbliche che non necessitano di essere previsti nel relativo piano triennale [1]a.

     I pareri rilasciati dalla Commissione non sono vincolanti, ma lo sono quelli espressi, in seno ad essa, dai componenti di cui alle lettere e), f) e g), i quali possono chiedere, a fini istruttori, la preliminare trasmissione delle istanze e dei relativi allegati presso i propri uffici [1]a.

     Tutti i componenti, e gli eventuali esperti aggiunti della Commissione, hanno diritto, per ogni presenza, ad un gettone pari a quello spettante per ogni seduta ai membri del consiglio comunale di Siracusa [1]a.

     Alle norme di funzionamento interno della Commissione si provvede con apposito regolamento comunale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1]a.

     Al momento in cui sarà costituito il consiglio di quartiere, ai sensi della L.R. 3 novembre 1975, n. 71, del Comitato previsto dal precedente comma saranno chiamati a far parte il presidente del consiglio di quartiere e due componenti del medesimo, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio stesso.

     Il Comitato propone al consiglio comunale tutte le delibere inerenti all'utilizzazione del fondo previsto dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 13. [2]

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il comune di Siracusa è obbligato alla formazione dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia, preposto a tutti i compiti di studio, programmazione, progettazione, coordinamento e gestione degli interventi in Ortigia, sia pubblici che privati.

     L'Ufficio deve essere dotato di mezzi e personale in misura adeguata ai compiti ad esso attribuiti, anche in deroga all'attuale pianta organica.

     Il Comune può assegnare a tale scopo personale già in servizio presso la propria o altre amministrazioni, avvalendosi delle norme sulla mobilità, ovvero procedere mediante concorsi a nuove assunzioni, o anche stipulare contratti a termine di diritto privato con professionisti esterni.

     Agli oneri inerenti il funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia il comune di Siracusa può provvedere, oltre che con le ordinarie risorse di bilancio, con i fondi di cui alla presente legge, in misura non superiore all'1,5 per cento di essi, per acquisti di attrezzature ed assunzione di personale in mobilità o con contratto a termine, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

     Con i fondi della presente legge sono altresì finanziabili progettazioni, consulenze, studi e ricerche finalizzati al recupero del centro storico di Ortigia, nonché opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano.

 

     Art. 14. [3]

     Per il restauro, la bonifica, il risanamento degli edifici di cui all'ultimo comma dell'art. 4, possono essere autorizzati gli interventi necessari per la conservazione degli stessi nella loro inscindibile unità formale e strutturale, per la valorizzazione dei caratteri architettonici decorativi e per le trasformazioni igieniche, di abitabilità e di funzionalità.

 

     Art. 15. [4].

 

     Art. 16. [4].

 

     Art. 17.

     Allo scopo di predisporre alloggi per eventuali espropriati in applicazione delle norme di cui sopra o di alloggiare persone o famiglie costrette ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni in Ortigia per l'esecuzione degli interventi edilizi e per la realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, il Comune è autorizzato a contrarre mutui ai sensi della L.R. 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

     Limitatamente agli eventuali espropriati ed alle persone o famiglie indicate al comma precedente, il Comune è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto, per un periodo massimo di due anni, un'indennità integrativa, ove si sia provveduto ad alloggiarli in appartamenti di proprietà privata il cui fitto risulti superiore a quello precedentemente corrisposto.

     Nel caso di proprietari utenti dell'alloggio, l'indennità sarà corrisposta tenendo conto delle loro possibilità economiche e in misura non superiore all'80 per cento del canone di locazione.

 

     Art. 18.

     1. Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa [1].

     Essi saranno utilizzati per pubblici servizi, per soddisfare esigenze della collettività o concessi in locazione.

     In quest'ultimo caso, se i locali sono destinati ad abitazione, il Comune li concederà in locazione semplice, in base alle norme vigenti per il patrimonio pubblico di edilizia abitativa, riconoscendo diritto di assoluta precedenza nell'assegnazione ai cittadini che abitavano o svolgevano la loro attività in Ortigia, prima dell'esecuzione degli interventi edilizi.

 

     Art. 19.

     Per le finalità degli articoli precedenti sono autorizzate le seguenti spese:

     a) lire 150 milioni per la redazione del piano particolareggiato previsto dall'art. 3 e lo studio previsto dall'art. 4;

     b) lire 1.500 milioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 5;

     c) lire 800 milioni per gli espropri e le indennità previste dall'art. 11 per la realizzazione del primo programma biennale di intervento;

     d) lire 1.500 milioni per i contributi in conto capitale previsti dall'art. 14, da erogare per la realizzazione del primo programma biennale;

     e) limite venticinquennale di spesa, per l'anno finanziario 1977, di lire 100 milioni per i contributi sugli interessi previsti dagli artt. 14 e 15;

     f) lire 100 milioni annui dal 1977 al 1986 per le indennità previste dall'art. 17;

     g) limite venticinquennale di spesa per l'anno 1977 di lire 100 milioni per i contributi sui mutui previsti dall'art. 17, primo comma.

     Le somme autorizzate con le precedenti lett. a, b, c, f e g sono erogate al Comune di Siracusa.

 

TITOLO III

NORME SPECIALI PER IL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO

 

     Art. 20.

     Il Comune di Agrigento, anche in rapporto alle finalità previste dalle LL. 28 settembre 1966, n. 749, e 5 giugno 1974, n. 283, è autorizzato a redigere un piano particolareggiato del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale, culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti.

     Per la redazione, l'attuazione ed il finanziamento del piano particolareggiato suddetto e degli interventi dallo stesso previsti si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo della presente legge in quanto compatibili.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 21.

     All'onere di lire 3.950 milioni di cui alle lett. a, b, c e d del precedente art. 19, ripartito in due quote uguali a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     All'onere di lire 300 milioni di cui alle lett. e, f e g del precedente art. 19, a carico del bilancio della Regione per gli anni finanziari 1977 e successivi, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

     All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 20 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[*] V. errata-corrige in G.U.R. 29 maggio 1976, n. 31.

[1]1a Commi inseriti dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34 in sostituzione dell'originario 2° comma.

[1]1a Commi inseriti dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34 in sostituzione dell'originario 2° comma.

[1]1a Commi inseriti dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34 in sostituzione dell'originario 2° comma.

[1]1a Commi inseriti dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34 in sostituzione dell'originario 2° comma.

[1]1a Commi inseriti dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34 in sostituzione dell'originario 2° comma.

[1]1a Commi inseriti dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34 in sostituzione dell'originario 2° comma.

[1]1a Commi inseriti dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34 in sostituzione dell'originario 2° comma.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

[3] Articolo abrogato, ad eccezione del presente primo comma, dall'art. 14 della L.R. 8 agosto 1985, n. 34.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 8 agosto 1985, n. 34.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 8 agosto 1985, n. 34.

[1] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.