§ 3.19.8 - L.R. 13 marzo 1963, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:13/03/1963
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.8 - L.R. 13 marzo 1963, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni.

(G.U.R. 23 marzo 1963, n. 13).

 

Art. 1. [1].

     L'esecuzione delle opere previste dalle precedenti lettere g) ed h) rimane regolata dalle convenzioni già stipulate a norma degli artt. 18 e 22 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Integra il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 18 aprile 1958, n. 12.