§ 3.19.6 - L.R. 15 dicembre 1959, n. 32.
Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1958, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:15/12/1959
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.19.6 - L.R. 15 dicembre 1959, n. 32.

Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1958, n. 12.

(G.U.R. 29 dicembre 1969, n. 69).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.R. 18 aprile 1958, n. 12.