§ 3.18.93 - L.R. 23 maggio 1994, n. 14.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, contenente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:23/05/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, le parole: «progetti di durata non superiore a dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti:
Art. 2.      1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali necessari per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni [...]
Art. 2 bis.      1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a provvedere all'anticipazione, nei confronti dei lavoratori [...]
Art. 3.      1. La Regione, nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, è autorizzata a stipulare convenzioni con la GEPI al fine di promuovere e realizzare iniziative volte al reimpiego [...]
Art. 4.      1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 9.400 milioni, cui si [...]
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.18.93 - L.R. 23 maggio 1994, n. 14.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, contenente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in attività di pubblica utilità.

(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).

 

Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, le parole: «progetti di durata non superiore a dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) e le parole: «per periodi complessivamente non superiori a sei mesi», sono soppresse.

     2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa richiesta delle amministrazioni, degli enti e delle aziende titolari dei progetti approvati ai sensi del comma 1 è autorizzato a finanziare ed approvare la prosecuzione dei medesimi progetti, con le procedure ivi previste, per periodi complessivamente non superiori a quelli risultanti dalla applicazione del comma 1.

 

     Art. 2.

     1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali necessari per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modifiche, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere, a titolo di anticipazione, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al medesimo articolo 4, comma 4, ai lavoratori ivi indicati in misura non superiore all'80 per cento del trattamento spettante a carico della Cassa integrazione guadagni straordinaria e per il periodo massimo di tempo previsto dall'intervento statale.

     2. Per la liquidazione del trattamento di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere al versamento delle somme occorrenti alle società da cui i lavoratori dipendono.

     3. Attraverso accordi tra la Regione ed i competenti organi di Stato saranno disciplinate le modalità per il recupero da parte della Regione stessa delle somme anticipate.

 

     Art. 2 bis.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a provvedere all'anticipazione, nei confronti dei lavoratori impegnati nei progetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo delle indennità statali spettanti a seguito della cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in precedenza goduto. Trovano applicazione gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61 [1].

 

     Art. 3.

     1. La Regione, nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, è autorizzata a stipulare convenzioni con la GEPI al fine di promuovere e realizzare iniziative volte al reimpiego produttivo di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità o di altri trattamenti previdenziali o assistenziali, utilizzando a tal fine le disponibilità degli stanziamenti introdotti dall'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991. n. 23 [2].

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 9.400 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Articolo aggiunto con art. 2 L.R. 4 aprile 1995, n. 26.

[2] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 4 aprile 1995, n. 26.