§ 3.18.64 - L.R. 5 agosto 1982, n. 104.
Interventi per il bacino turistico-termale di Sciacca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:05/08/1982
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano a norma degli artt. 5 e 6 della L. 4 giugno 1980, n. 54, per mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata SITAS [...]
Art. 2.      Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato di lire 12.000 milioni da destinare alla [...]
Art. 3.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.300 milioni per l'effettuazione di corsi, nei limiti di 575 partecipanti, di qualificazione del personale destinato [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 58.300 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento [...]


§ 3.18.64 - L.R. 5 agosto 1982, n. 104.

Interventi per il bacino turistico-termale di Sciacca.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano a norma degli artt. 5 e 6 della L. 4 giugno 1980, n. 54, per mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata SITAS S.p.a., è incrementato di lire 40.000 milioni.

 

     Art. 2.

     Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato di lire 12.000 milioni da destinare alla realizzazione delle opere di sostegno e di difesa considerate, dall'ufficio del genio civile per le opere marittime, necessarie per la protezione del complesso alberghiero [1].

     Il progetto delle opere e delle attrezzature è approvato dall'Assessore regionale per l'industria, previo parere dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo.

     Alle opere di cui al presente articolo si applica l'art. 11 della L.R. 7 maggio 1976, n. 56.

 

     Art. 3.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.300 milioni per l'effettuazione di corsi, nei limiti di 575 partecipanti, di qualificazione del personale destinato ad imprese turistico-termali in via di avviamento.

     Detti corsi, che potranno essere attuati anche dalle imprese interessate di cui al comma precedente sotto il diretto controllo dell'Ente, dovranno:

     - svolgersi secondo modalità approvate dagli organi responsabili in tale materia dello Stato e della Regione nella sfera di rispettiva competenza;

     - prevedere, nella selezione dei partecipanti, la precedenza per coloro che abbiano già raggiunto un livello di tirocinio attraverso iniziative già svolte per imprese turistico-termali;

     - portare al rilascio di attestati di qualifica professionale, validi ai fini dell'avviamento al lavoro, secondo le norme di legge vigenti, anche attraverso l'iscrizione del personale qualificato in liste separate.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 58.300 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei " progetti prioritari " previsti dal " Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto

"Pluristagionalizzazione del turismo. Isole minori" »

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 5 L.R. 10 dicembre 1985, n. 46.