§ 3.18.21 - L.R. 26 maggio 1973, n. 23.
Provvedimenti in favore dell'Ente autonomo del Porto di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:26/05/1973
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Per agevolare il conseguimento degli scopi dell'Ente autonomo del Porto di Palermo, istituito con legge 14 novembre 1961, n. 1268, è autorizzata la concessione al medesimo, a decorrere [...]
Art. 2.      Una quota non inferiore ai due terzi del contributo di cui all'art. 1 deve essere impiegata per la realizzazione di opere ed attrezzature e in particolare per l'acquisto e la messa in opera di [...]
Art. 3.      Ai fini della concessione del contributo di cui allo art. 1 l'Ente deve inviare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi entro [...]
Art. 4.      All'erogazione del contributo provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.
Art. 5.      All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.21 - L.R. 26 maggio 1973, n. 23.

Provvedimenti in favore dell'Ente autonomo del Porto di Palermo.

(G.U.R. 28 maggio 1973, n. 27).

 

Art. 1.

     Per agevolare il conseguimento degli scopi dell'Ente autonomo del Porto di Palermo, istituito con legge 14 novembre 1961, n. 1268, è autorizzata la concessione al medesimo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, di un contributo annuo di lire 300 milioni.

     Il contributo di cui al presente articolo non può essere in nessun caso destinato a coprire le spese inerenti alla manutenzione ordinaria dei beni indicati all'art. 3, primo comma, della citata legge 14 novembre 1961, n. 1268.

 

     Art. 2.

     Una quota non inferiore ai due terzi del contributo di cui all'art. 1 deve essere impiegata per la realizzazione di opere ed attrezzature e in particolare per l'acquisto e la messa in opera di impianti meccanici per l'imbarco e lo sbarco, il deposito e la movimentazione delle merci.

 

     Art. 3.

     Ai fini della concessione del contributo di cui allo art. 1 l'Ente deve inviare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

 

     Art. 4.

     All'erogazione del contributo provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

     Il contributo di cui all'art. 1 è erogato dopo l'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente da parte dei Ministeri indicati nell'art. 19 della legge 14 novembre 1961, n. 1268.

     La quota di contributo di cui all'art. 2 è erogata in una o più soluzioni in relazione agli stati di avanzamento delle opere ed all'importo degli impianti acquistati o sulla base dei progetti esecutivi e di preventivi di spesa debitamente approvati dai competenti organi.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio può autorizzare l'Ente, per le esigenze dei programmi, a scontare presso istituti di credito una o più rate della quota di contributo di cui al comma precedente.

     In tal caso le rate di contributo scontate sono versate direttamente all'istituto di credito.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:

     - quanto a lire 164 milioni, utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20912 del bilancio della Regione per l'esercizio 1973;

     - quanto a lire 136 milioni utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario stesso.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si fa fronte utilizzando la disponibilità derivante dalla cessazione del limite decennale di impegno di lire 300 milioni autorizzato a decorrere dall'esercizio 1962- 63 con l'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.