§ 3.18.20 - L.R. 24 maggio 1971, n. 16.
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano, per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Azienda asfalti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:24/05/1971
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS) è incrementato di lire 20.000 milioni.
Art. 2.      Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo nell'anno 1971, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 6 febbraio 1968, n. 2, 6 giugno 1968, n. 15 e 4 giugno [...]
Art. 3.      L'apporto dell'Amministrazione regionale al fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), di cui all'art. 7, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1967, numero [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (AzASi), di cui all'art. 1 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36, è incrementato di lire 2.000 milioni.
Art. 6      All'onere di lire 15.000 milioni derivante dalla applicazione dello articolo 2 della presente legge si fa fronte:
Art. 7.      All'onere di lire 27.000 milioni derivante dalla applicazione degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge si fa fronte con l'utilizzazione di parte del ricavo derivante dalle operazioni di [...]
Art. 8.      Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con Istituti di credito, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni [...]
Art. 9.      All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.20 - L.R. 24 maggio 1971, n. 16.

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano, per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Azienda asfalti siciliani.

(G.U.R. 26 maggio 1971, n. 26).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS) è incrementato di lire 20.000 milioni.

     Tale aumento è destinato esclusivamente allo sviluppo delle iniziative industriali per la trasformazione del salgemma dei giacimenti siciliani, localizzate in zone collegate ai giacimenti stessi.

     A tal fine l'Ente minerario siciliano presenterà appositi programmi che saranno sottoposti all'approvazione degli organismi governativi competenti.

 

     Art. 2.

     Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo nell'anno 1971, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 6 febbraio 1968, n. 2, 6 giugno 1968, n. 15 e 4 giugno 1970, n. 10, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di lire 15.000 milioni.

     I rendiconti saranno approvati secondo le modalità previste dall'articolo 2 della citata legge regionale 6 giugno 1968, n. 15.

     Le deliberazioni di approvazione dei rendiconti da parte del Consiglio di amministrazione dello Ente minerario siciliano saranno precedute da analitica relazione scritta del Collegio dei revisori dell'Ente da allegare alle delibere stesse.

     L'Ente minerario siciliano predispone annualmente i piani di gestione del settore zolfifero da approvarsi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Governo della Regione.

 

     Art. 3.

     L'apporto dell'Amministrazione regionale al fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), di cui all'art. 7, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1967, numero 18, è incrementato di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 4. [1].

 

     Art. 5.

     Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (AzASi), di cui all'art. 1 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36, è incrementato di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 6

     All'onere di lire 15.000 milioni derivante dalla applicazione dello articolo 2 della presente legge si fa fronte:

- quanto a lire 10.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971;

- quanto a lire 2.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

- quanto a lire 3.000 milioni mediante l'utilizzazione di parte del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi di cui al successivo art. 7.

     In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1970 e quello per l'anno 1971 sono rispettivamente modificati come appresso:

     a) Elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1970.

     SPESE IN CONTO CAPITALE

     Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Oggetto del provvedimento

     Partite che si eliminano:

     - Interventi per l'esecuzione di attrezzature portuali 1.000.000.000

     - Provvedimenti per l'edilizia popolare 1.000.000.000

     Partita che si aggiunge:

     - Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano 2.000.000.000

     b) Elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1971.

     SPESE IN CONTO CAPITALE

     Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Oggetto del provvedimento

     Partite che si riducono:

     - Provvedimenti per l'incentivazione (in meno) 9.000.000.000

     - Interventi per l'Istituto della vite e del vino e fondo di rotazione dell'ESA (in meno) 1.000.000.000

     Partita che si aggiunge:

     - Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano 10.000.000.000.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 27.000 milioni derivante dalla applicazione degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge si fa fronte con l'utilizzazione di parte del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi di cui al successivo articolo.

 

     Art. 8.

     Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con Istituti di credito, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque per l'ammontare di 30.000 milioni di lire.

     La somministrazione delle somme relative ai mutui di cui al precedente comma è subordinata alle necessità di cassa della Regione.

 

     Art. 9.

     All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 e di lire 6.500 milioni dal 1976 al 1981.

     Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio 1971 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

     In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come appresso:

     SPESE IN CONTO CAPITALE

     Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Oggetto del provvedimento:

     Partite che si eliminano:

     - Provvedimenti per la sanità 1.049.580.000

     - Interventi per il piano delle acque 500.000.000 - Iniziative per la pubblica istruzione 300.000.000

     Partita che si riduce:

     - Provvedimenti per l'incentivazione (in meno) 550.420.000

     Partita che si aggiunge:

     - Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano, per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Azienda asfalti siciliani 2.400.000.000.

     Alla spesa ricadente a carico degli esercizi finanziari successivi al 1971 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il secondo comma dell'art. 18 della L.R. 7 marzo 1967, n. 18.