§ 3.17.82 - L.R. 12 gennaio 1993, n. 11.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, concernente «Provvedimenti per le scuole di servizio sociale».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:12/01/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 è aggiunto il seguente:
Art. 2.      1. Per l'anno accademico 1992/93 gli enti e gli organismi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 presenteranno all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della [...]
Art. 3.      1. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.82 - L.R. 12 gennaio 1993, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, concernente «Provvedimenti per le scuole di servizio sociale».

(G.U.R. n. 3 del 16 gennaio 1993).

 

Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Per l'anno accademico 1992/93 gli enti e gli organismi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 presenteranno all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la documentazione richiesta dallo articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a concedere i contributi di cui allo articolo 1 per l'attività svolta durante l'anno accademico 1991/92, a favore degli enti ed organismi che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge producano al medesimo Assessorato la documentazione attestante l'ammontare delle spese sostenute e/o degli impegni assunti, corredata della relazione sull'attività svolta.

     3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione adotterà i provvedimenti concernenti la ripartizione e la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonchè l'assunzione dei correlativi impegni di spesa, entro 60 giorni dall'inoltro delle richieste.

     4. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, ferma restando la normativa statale vigente in materia di ordinamento delle scuole per assistenti sociali.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 03.07.00

- cap. 34101.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.