§ 3.17.58 - L.R. 13 marzo 1982, n. 12.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore di lavoratori di aziende in crisi e abrogazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:13/03/1982
Numero:12


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori dipendenti della OMAR [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione ed indennità percepite o spettanti in [...]
Art. 3.      Ai lavoratori già dipendenti della Manifattura meridionale mobili Spa di Palermo, costituitisi in Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, che risultavano disoccupati alla data del [...]
Art. 4.      Gli assegni e le indennità di cui alla presente legge non sono cumulabili con ogni altra indennità eventualmente percepita dai lavoratori. Se quest'ultima è di ammontare inferiore alle [...]
Art. 5.      Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi sono accreditate al direttore dell'ufficio [...]
Art. 6.      La legge regionale 6 aprile 1981, n. 51, è abrogata.
Art. 7.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.700 milioni.
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.17.58 - L.R. 13 marzo 1982, n. 12.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore di lavoratori di aziende in crisi e abrogazione della legge regionale 6 aprile 1981, n. 51.

(G.U.R. 20 marzo 1982, n. 12).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori dipendenti della OMAR Spa di Isola delle Femmine alla data del 12 ottobre 1980, della SICETIL Srl con sede in Palermo alla data del 26 gennaio 1981, della FATT Spa di Carini alla data del 26 gennaio 1981, nonché della ditta Francesco e Carmelo Pino e della Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò entrambe di Barcellona Pozzo di Gotto, alla data del 30 gennaio 1981, in atto occupati presso le aziende medesime.

     I corsi avranno la durata di 140 giorni effettivi e la loro gestione verrà affidata dall'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, rispettivamente, alla OMAR Spa di Isola delle Femmine, alla SICETIL Srl di Palermo, alla FATT Spa di Carini, alle ditte Francesco e Carmelo Pino ed Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò entrambe di Barcellona Pozzo di Gotto.

     Ai fini addestrativi le aziende cui è affidata la gestione hanno la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

     Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà le aziende hanno l'obbligo di darne formale comunicazione allo Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione ed indennità percepite o spettanti in base al contratto nazionale di categoria.

     Ove le aziende OMAR Spa di Isola delle Femmine, SICETIL Srl di Palermo, FATT Spa di Carini, ditta Francesco e Carmelo Pino e autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò si avvalgono della facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'impresa stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al cento per cento della retribuzione contrattuale.

     La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori è a carico delle aziende di cui al comma precedente.

     Ai lavoratori indicati al primo comma dell'art. 1, è concessa, a valere per il periodo 1 giugno - 31 luglio 1981, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione ed indennità percepite o spettanti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

 

     Art. 3.

     Ai lavoratori già dipendenti della Manifattura meridionale mobili Spa di Palermo, costituitisi in Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, che risultavano disoccupati alla data del 26 gennaio 1981, è concessa un'indennità straordinaria di lire 400.000 mensili per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dall'1 gennaio 1982.

 

     Art. 4.

     Gli assegni e le indennità di cui alla presente legge non sono cumulabili con ogni altra indennità eventualmente percepita dai lavoratori. Se quest'ultima è di ammontare inferiore alle provvidenze regionali sarà corrisposta ai lavoratori la differenza rispetto all'ammontare complessivo delle provvidenze previste dalla presente legge.

     I corsi previsti dall'art. 1, per quanto concerne i lavoratori dipendenti dalla SICETIL, vanno inseriti nel piano di ristrutturazione aziendale in corso di elaborazione.

     Tale piano sarà sottoposto all'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale prima dello inizio dei corsi.

 

     Art. 5.

     Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi sono accreditate al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, il quale ne dispone l'erogazione all'azienda gestore con i seguenti criteri:

     - 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

     - 40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

     - il 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Le somme stanziate per la liquidazione delle indennità straordinarie sono del pari accreditate al direttore dell'ufficio di cui al primo comma, che procede al pagamento delle indennità in favore degli aventi diritto.

     Il predetto direttore dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dal pagamento dell'indennità, i giustificativi di spesa.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dalla azienda gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio è autorizzato al recupero delle somme eventualmente corrisposte ai lavoratori di cui al precedenti articoli in forza della legge regionale 6 aprile 1981, n. 51.

     Al versamento delle somme recuperate in favore degli enti anticipatori provvederà il funzionario di cui al comma precedente secondo le direttive che saranno impartite dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.

 

     Art. 6.

     La legge regionale 6 aprile 1981, n. 51, è abrogata.

 

     Art. 7.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.700 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 è incrementato dell'importo di lire 2.700 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21275 del bilancio medesimo.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.