§ 3.17.57 - L.R. 13 marzo 1982, n. 6.
Norme integrative della legislazione regionale in materia di occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:13/03/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Le convenzioni stipulate ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285, e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, e relative modifiche ed integrazioni, per progetti o programmi approvati e finanziati dalla [...]
Art. 2.      I contratti stipulati entro il 31 gennaio 1981, a norma delle leggi statali e regionali sull'occupazione giovanile, con coloro che sono chiamati a sostituire soggetti assenti per l'adempimento [...]
Art. 3.      Nel caso di scioglimento delle cooperative e delle associazioni di cui all'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285 ed al soppresso art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, i contratti nascenti [...]
Art. 4.      Gli artt. 2, 3 e 4 ed i commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 1981, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale [...]
Art. 5.      Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità previste dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 171.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.57 - L.R. 13 marzo 1982, n. 6.

Norme integrative della legislazione regionale in materia di occupazione giovanile.

(G.U.R. 20 marzo 1982. n. 12).

 

Art. 1.

     Le convenzioni stipulate ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285, e della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, e relative modifiche ed integrazioni, per progetti o programmi approvati e finanziati dalla Regione entro il 30 aprile 1981 sono prorogate, con effetto dalla data di scadenza, ma comunque non anteriormente al 31 dicembre 1981, fino all'approvazione delle graduatorie previste dall'art. 7 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

     Per i singoli soci o giovani associati l'orario di lavoro dovrà prevedersi in 36 ore settimanali.

     Tutti i soggetti utilizzati per l'espletamento delle convenzioni di cui al presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità di cui all art. 2 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile.

 

     Art. 2.

     I contratti stipulati entro il 31 gennaio 1981, a norma delle leggi statali e regionali sull'occupazione giovanile, con coloro che sono chiamati a sostituire soggetti assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità, possono, alla scadenza, essere prorogati, ancorché le unità sostituite siano rientrate in servizio.

     Ai soggetti interessati si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

     Art. 3.

     Nel caso di scioglimento delle cooperative e delle associazioni di cui all'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285 ed al soppresso art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, i contratti nascenti dalle convenzioni continuano direttamente con gli enti che le hanno stipulate fino all'approvazione della graduatoria di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

 

     Art. 4.

     Gli artt. 2, 3 e 4 ed i commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 1981, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica Amministrazione» sono soppressi.

 

     Art. 5.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità previste dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 171.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.