§ 3.17.47 - L.R. 13 agosto 1979, n. 195.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 luglio 1976, n. 79, per la formazione professionale dei giornalisti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:13/08/1979
Numero:195


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Le borse di formazione professionale di cui all'art. 9 della L.R. 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche, da assegnare negli anni 1979 e 1980, hanno la durata di diciotto mesi.
Art. 3.      Per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 9 della L.R. 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni per gli [...]
Art. 4.      All'onere di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione.
Art. 5.      In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 10709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 40 milioni ed è [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.17.47 - L.R. 13 agosto 1979, n. 195.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 luglio 1976, n. 79, per la formazione professionale dei giornalisti.

(G.U.R. 14 agosto 1979, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Le borse di formazione professionale di cui all'art. 9 della L.R. 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche, da assegnare negli anni 1979 e 1980, hanno la durata di diciotto mesi.

 

     Art. 3.

     Per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 9 della L.R. 6 luglio 1976, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni per gli esercizi finanziari 1979- 1980, di cui lire 40 milioni per l'anno 1979.

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione.

     Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1980 troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a termini dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 5.

     In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli lo stanziamento del cap. 10709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 40 milioni ed è corrispondente mente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce commi 2°, 3° e 4° dell'art. 9 L.R. 6 luglio 1976, n. 79.