§ 3.16.143 - L.R. 6 gennaio 1981, n. 5.
Intervento a sostegno dei lavoratori dipendenti della FATT Spa di Carini, della OMAR Spa di Isola delle Femmine e proroga delle provvidenze in favore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:06/01/1981
Numero:5


Sommario
Art. 1.      A favore dei lavoratori dipendenti della FATT Spa di Carini che sono stati sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione guadagni dal 9 aprile al 7 luglio 1979 e di quelli che sono stati [...]
Art. 2.      I versamenti di cui all'art. 1 della presente legge:
Art. 3.      Le provvidenze in favore dei lavoratori già occupati presso la Manifattura meridionale mobili Spa di Palermo e presso la Grafindustria editoriale SPA di Palermo, di cui alla legge regionale 4 [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 150 milioni.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.143 - L.R. 6 gennaio 1981, n. 5.

Intervento a sostegno dei lavoratori dipendenti della FATT Spa di Carini, della OMAR Spa di Isola delle Femmine e proroga delle provvidenze in favore dei lavoratori della Manifattura meridionale mobili Spa di Palermo e della Grafindustria editoriale Spa di Palermo.

(G.U.R. 10 gennaio 1981, n. 2).

 

Art. 1.

     A favore dei lavoratori dipendenti della FATT Spa di Carini che sono stati sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione guadagni dal 9 aprile al 7 luglio 1979 e di quelli che sono stati sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione guadagni a partire dal 23 luglio 1980 e fino al 22 ottobre 1980, nonché a favore dei lavoratori dipendenti della OMAR Spa di Isola delle Femmine che sono stati sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione guadagni a partire dal 13 ottobre 1980 e fino al 12 dicembre 1980, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare alla sede INPS di Palermo un versamento pari all'otto per cento dell'integrazione salariale corrisposta mensilmente ai predetti dipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e per tutto il periodo nel quale i lavoratori sono stati o saranno sospesi dal lavoro.

 

     Art. 2.

     I versamenti di cui all'art. 1 della presente legge:

     a) per i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni per il periodo dal 9 aprile al 7 luglio 1979 saranno effettuati per il tramite del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo sulla base dell'elenco nominativo dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni presentato dalla ditta FATT Spa;

     b) per i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni per il periodo dal 23 luglio al 22 ottobre 1980 e dal 13 ottobre al 12 dicembre 1980 saranno effettuati per il tramite delle ditte interessate o dal direttore dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, previa presentazione, a fine di ogni mese, da parte delle ditte suddette, dell'elenco dei guadagni. In tale elenco deve essere indicata, per ciascun lavoratore, la data di inizio e di eventuale cessazione della sospensione del lavoro.

 

     Art. 3.

     Le provvidenze in favore dei lavoratori già occupati presso la Manifattura meridionale mobili Spa di Palermo e presso la Grafindustria editoriale SPA di Palermo, di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, sono prorogate per un ulteriore periodo di 90 giorni.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 150 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     In dipendenza dei precedenti commi con lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è incrementato dell'importo di lire 150 milioni ed è contemporaneamente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.