§ 3.16.89 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 80.
Provvidenze in favore del Consolato regionale per la Sicilia della Federazione maestri del lavoro d'Italia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:20/12/1975
Numero:80


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, un contributo annuo di lire 20 milioni in favore del Consolato [...]
Art. 2.      La erogazione del contributo, con esclusione di quello relativo all'esercizio finanziario in corso, è subordinata all'approvazione, da parte dell'Assessore regionale per il lavoro e la [...]
Art. 3.      All'onere di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il [...]


§ 3.16.89 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 80.

Provvidenze in favore del Consolato regionale per la Sicilia della Federazione maestri del lavoro d'Italia.

(G.U.R. 27 dicembre 1975, n. 57).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, un contributo annuo di lire 20 milioni in favore del Consolato regionale per la Sicilia della Federazione maestri del lavoro d'Italia, di cui allo statuto approvato con D.P.R. 14 aprile 1956, n. 1625, allo scopo di potenziarne le attività istituzionali da svolgere nell'ambito della Regione.

 

     Art. 2.

     La erogazione del contributo, con esclusione di quello relativo all'esercizio finanziario in corso, è subordinata all'approvazione, da parte dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, del rendiconto delle spese effettuate con il precedente contributo.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

     All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.