§ 3.16.40 - L.R. 13 maggio 1968, n. 12.
Provvidenze straordinarie per i lavoratori della ELSI di Palermo e della SATS di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:13/05/1968
Numero:12


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla Raytheon ELSI di Palermo per i mesi di marzo, aprile e maggio 1968 una [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla SATS di Messina, a partire dal 1° aprile 1968, una indennità mensile [...]
Art. 3.      L'indennità di cui agli artt. 1 e 2 sarà commisurata all'importo del salario di fatto percepito rapportato a 26 giornate per ogni mese.
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33.
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 1 e di lire 70 milioni per quelle di cui all'art. 2.
Art. 6.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attingendo ai fondi stanziati al cap. 20911 del Bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.16.40 - L.R. 13 maggio 1968, n. 12.

Provvidenze straordinarie per i lavoratori della ELSI di Palermo e della SATS di Messina.

(G.U.R. 13 maggio 1968, n. 23).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla Raytheon ELSI di Palermo per i mesi di marzo, aprile e maggio 1968 una indennità mensile di fatto percepita fino al mese di febbraio 1968.

     Ai lavoratori licenziati in data successiva al mese di marzo l'indennità sarà erogata a partire dal 1° maggio 1968.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla SATS di Messina, a partire dal 1° aprile 1968, una indennità mensile straordinaria di attesa pari alla retribuzione mensile di fatto percepita. Detta indennità verrà corrisposta fino alla ripresa della gestione e comunque non oltre il 31 maggio 1968.

 

     Art. 3.

     L'indennità di cui agli artt. 1 e 2 sarà commisurata all'importo del salario di fatto percepito rapportato a 26 giornate per ogni mese.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 1 e di lire 70 milioni per quelle di cui all'art. 2.

     Dette somme saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.Lgs.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attingendo ai fondi stanziati al cap. 20911 del Bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.