§ 3.16.34 - L.R. 25 novembre 1966, n. 30.
Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:25/11/1966
Numero:30


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, a concedere, fino a quando con legge nazionale non saranno [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione determina i contributi alle Casse mutue provinciali in misura proporzionale al numero degli iscritti nei vigenti ruoli di riscossione dei [...]
Art. 3.      Le Casse mutue provinciali sono tenute, alla chiusura della gestione annuale, a presentare all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione regolare conto consuntivo.
Art. 4.      L'Amministrazione regionale del lavoro e della cooperazione vigila ed effettua controlli, anche a mezzo degli organi periferici, sul corretto impiego dei contributi erogati.
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per l'anno in corso e di L. 800 milioni annui per gli esercizi successivi.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.16.34 - L.R. 25 novembre 1966, n. 30.

Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani.

(G.U.R. 26 novembre 1966, n. 57).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, a concedere, fino a quando con legge nazionale non saranno stabilite analoghe provvidenze, alle Casse mutue provinciali istituite dalla legge nazionale 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assistenza agli artigiani, contributi integrativi di quelli deliberati a carico degli artigiani per l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione determina i contributi alle Casse mutue provinciali in misura proporzionale al numero degli iscritti nei vigenti ruoli di riscossione dei contributi, previsti all'articolo 23, lettere b) e c), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ed al numero dei pensionati assistiti iscritti nell'elenco di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 260.

 

     Art. 3.

     Le Casse mutue provinciali sono tenute, alla chiusura della gestione annuale, a presentare all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione regolare conto consuntivo.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale del lavoro e della cooperazione vigila ed effettua controlli, anche a mezzo degli organi periferici, sul corretto impiego dei contributi erogati.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per l'anno in corso e di L. 800 milioni annui per gli esercizi successivi.

     Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento della somma di L. 400 milioni dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1966.

     Alla spesa ulteriore di L. 400 milioni ricadente sugli esercizi successivi si fa fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata [1].

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1966, n. 31.