§ 3.14.11 - L.R. 29 luglio 1966, n. 22.
Norme per le revisioni ordinarie delle cooperative in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:29/07/1966
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Le associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute a norma del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, esercitano nel territorio della Regione la vigilanza [...]
Art. 2.      Presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è istituito un elenco regionale di revisori designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela [...]
Art. 3.      Possono far parte dell'elenco regionale dei revisori coloro che sono in possesso di laurea o di diploma di ragioniere, di geometra o di perito agrario o di licenza di scuola media superiore o [...]
Art. 4.      Le ispezioni ordinarie per le cooperative aderenti vengono disposte dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo a mezzo dei propri [...]
Art. 5.      Gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 1 comunicano all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro [...]
Art. 6.      Gli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo trasmettono all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro 30 giorni [...]
Art. 9.      Gli uffici regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo entro il 31 marzo di ogni anno trasmettono all'Assessorato del lavoro e della cooperazione una [...]
Art. 10.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa continuativa annua di 40 milioni di lire decorrente dall'anno finanziario in corso.
Art. 11.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


§ 3.14.11 - L.R. 29 luglio 1966, n. 22.

Norme per le revisioni ordinarie delle cooperative in Sicilia.

(G.U.R. 30 luglio 1966, n. 37).

 

Art. 1.

     Le associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute a norma del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, esercitano nel territorio della Regione la vigilanza sulle cooperative e gli altri enti cooperativi ad esse aderenti con le modalità previste nella presente legge.

 

     Art. 2.

     Presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è istituito un elenco regionale di revisori designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo.

 

     Art. 3.

     Possono far parte dell'elenco regionale dei revisori coloro che sono in possesso di laurea o di diploma di ragioniere, di geometra o di perito agrario o di licenza di scuola media superiore o che siano funzionari delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, che risultino incensurati e di buona condotta civile e morale.

 

     Art. 4.

     Le ispezioni ordinarie per le cooperative aderenti vengono disposte dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo a mezzo dei propri revisori iscritti nell'elenco regionale.

 

     Art. 5.

     Gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 1 comunicano all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 30 giorni dalla revisione, per ciascuna delle cooperative sottoposte alla revisione stessa, il nome del revisore incaricato ed inviano copia della relativa relazione [1].

 

     Art. 6.

     Gli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo trasmettono all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro 30 giorni dall'ispezione, copia della relazione del revisore.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     Gli uffici regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo entro il 31 marzo di ogni anno trasmettono all'Assessorato del lavoro e della cooperazione una relazione sul servizio e sulle revisioni effettuate.

 

     Art. 10.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa continuativa annua di 40 milioni di lire decorrente dall'anno finanziario in corso.

     Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione di lire 30 milioni annui della spesa continuativa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lett. d, della L. 30 dicembre 1960, n. 48, e con la eliminazione della spesa continuativa annua di lire 10 milioni autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lett. e, della legge medesima.

     Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9 della L. 30 dicembre 1960, n. 48, modificata dalle LL. 28 dicembre 1961, n. 31 e 13 marzo 1963, n. 18, per le finalità di cui all'art. 4, lett. d ed e, della medesima L. 30 dicembre 1960, n. 48, sono rispettivamente ridotte od eliminate in conseguenza del precedente comma.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 2 L.R. 21 febbraio 1976, n. 16.

[2] Articoli abrogati dall'art. 2 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.