§ 3.14.9 - L.R. 9 ottobre 1965, n. 29.
Interpretazione autentica dell'art. 7, comma secondo, della L. 30 dicembre 1960, n. 48.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:09/10/1965
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 7 della L. 30 dicembre 1960, n. 48, va interpretato nel senso che i contributi per attrezzature previsti dall'art. 4, lett. d, della citata legge, non possono superare [...]


§ 3.14.9 - L.R. 9 ottobre 1965, n. 29.

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma secondo, della L. 30 dicembre 1960, n. 48.

(G.U.R. 16 ottobre 1965, n. 45).

 

Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 7 della L. 30 dicembre 1960, n. 48, va interpretato nel senso che i contributi per attrezzature previsti dall'art. 4, lett. d, della citata legge, non possono superare nell'esercizio finanziario l'ammontare massimo di lire 15.000.000 per ogni ente cooperativo, e che, pertanto, possono essere finanziate ulteriori richieste di attrezzature ad enti cooperativi che hanno precedentemente goduto dei benefici della legge in argomento, purché avanzate in esercizi finanziari successivi.