§ 3.12.151 - L.R. 2 marzo 2010, n. 4.
Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:02/03/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 2.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, in materia di vigilanza sulle camere di commercio
Art. 3.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, in materia di scioglimento dei consigli delle camere di commercio
Art. 4.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, in materia di collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio
Art. 5.  Decorrenza
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 3.12.151 - L.R. 2 marzo 2010, n. 4.

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(G.U.R. 5 marzo 2010, n. 11)

 

Art. 1. Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e ad esse si applicano, in quanto compatibili con l’ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99”, eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all’articolo 13, all’articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogate le rimanenti disposizioni della medesima legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo la parola ‘turismo’ sono aggiunte le parole “della pesca”.

3. All’articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

‘1 bis. Nel caso in cui nessun membro della giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la giunta è integrata da un rappresentante di quest’ultimo settore purché sia presente nel consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la camera di commercio’.

4. Con regolamento, adottato su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente commissione dell’Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono determinate le disposizioni applicative e sono individuati gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, in materia di vigilanza sulle camere di commercio

1. L’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

‘Art. 5 - Vigilanza - 1. L’Assessorato regionale delle attività produttive esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all’attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate forme di collaborazione fra l’Assessorato regionale delle attività produttive e l’Assessorato regionale dell’economia, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio anche con la collaborazione di Unioncamere.’.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, in materia di scioglimento dei consigli delle camere di commercio

1. L’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

‘Art. 6 - Scioglimento dei consigli - 1. I consigli sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge; b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

d) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente della camera di commercio.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico e il bilancio d’esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, l’Assessore regionale per le attività produttive nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio.

In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, l’Assessore regionale per le attività produttive assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale, propone alla Giunta regionale lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto fra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall’incarico.’.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, in materia di collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio

1. L’articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

‘Art. 17. - Collegio dei revisori dei conti - 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall’Assessore regionale per le attività produttive e dall’Assessore regionale per l’economia. Il collegio elegge al proprio interno il presidente. I membri effettivi e quelli supplenti sono iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e devono risiedere nel territorio della regione.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell’intero collegio.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d’esercizio predisposto dalla Giunta.

5. Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 4, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.’.

 

     Art. 5. Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, all’articolo 2, all’articolo 3 e all’articolo 4 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 1.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.