§ 3.12.57 - L.R. 8 luglio 1977, n. 55.
Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, riguardante il marchio di qualità sui prodotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:08/07/1977
Numero:55


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è abrogato.
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.12.57 - L.R. 8 luglio 1977, n. 55.

Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, riguardante il marchio di qualità sui prodotti siciliani.

(G.U.R. 16 luglio 1977, n. 31).

 

Art. 1.

     L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è abrogato.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.