§ 3.11.89 - Decreto Presidenziale 26 agosto 1995, n. 86.
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:26/08/1995
Numero:86


Sommario
Art. 1.  Ambito di efficacia del regolamento.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti di ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Comunicazione dell'inizio del procedimento.
Art. 5.  Partecipazione al procedimento.
Art. 6.  Termine finale del procedimento amministrativo.
Art. 7.  Responsabile del procedimento.
Art. 8.  Obbligo di provvedere.
Art. 9.  Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e conseguenti.
Art. 10.  Integrazione e modificazione del decreto.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.      1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare


§ 3.11.89 - Decreto Presidenziale 26 agosto 1995, n. 86. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria.

(G.U.R. 17 febbraio 1996, n. 8).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visto lo Statuto della Regione;

     Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

     Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa»;

     Uditi i pareri nn. 621/94 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nelle adunanze del 18 ottobre 1994 e del 14 febbraio 1995;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 17 luglio 1995;

     Sulla proposta dell'Assessore regionale per l'industria;

 

EMANA

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di efficacia del regolamento.

     1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento «per legge» si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria, nonchè degli uffici periferici da esso dipendenti.

     3. I tipi di procedimento con termine finale superiore ai trenta giorni, di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria e degli uffici periferici da esso dipendenti, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo o ufficio competente, sono elencati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

     4. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui allo art. 2 della legge regionale.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti di ufficio.

     1. Per i procedimenti di ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato, amministrativo o tecnico.

     2. Quando l'atto propulsivo è emanato da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di assunzione dell'atto al protocollo del competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'industria.

     3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

     4. Quando il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva decisione di organi della Unione Europea circa la partecipazione della stessa al finanziamento, il termine iniziale decorre dalla data di assunzione al protocollo del competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'industria.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

     1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di assunzione dell'atto al protocollo del competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'industria. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata dalla prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.

     2. L'Amministrazione è tenuta ad esaminare le domande e le istanze secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento, salvo il ricorso all'istituto dell'avocazione.

     3. Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 32 della legge.

     4. Qualora la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause delle irregolarità e delle incompletezze. In questi casi il decorso del termine rimane sospeso dal momento in cui viene effettuata la comunicazione e ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

     1. L'inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale contenente le indicazioni prescritte nell'art. 9, comma 2, della legge, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per legge e per regolamento ed ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.

     2. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonchè nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Assessorato di apposito atto, indicante le ragioni che giustifichino le particolari forme di comunicazione.

     3. L'omissione, il ritardo, o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto al gruppo di lavoro competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione, avvalendosi anche di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o telematiche.

 

     Art. 5. Partecipazione al procedimento.

     1. Salvo quanto disposto dalla disposizione del titolo V della legge, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lettera a), della legge, sono rese note a mezzo affissione all'albo dell'Assessorato e degli organi tecnici periferici del medesimo.

     2. I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi dell'art. 11, lettera b), della legge, presentare memorie scritte e documenti entro i trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio del procedimento e possono intervenire sino al momento della emissione del provvedimento.

     3. Qualora il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui per la conclusione del procedimento siano previsti termini più ampi, l'Amministrazione può indicare un termine diverso per la presentazione di memorie e documenti, con la comunicazione di cui all'art. 9 della legge.

     4. L'atto di intervento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 deve contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

 

     Art. 6. Termine finale del procedimento amministrativo.

     1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

     2. Se il provvedimento è recettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di ricevimento della comunicazione del provvedimento al destinatario.

     3. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine per la conclusione del procedimento.

     4. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 17, 19 e 20 della legge, il termine per la conclusione dei procedimenti nei quali si inserisce comunque un sub-procedimento collegiale, o nei quali interviene, per espressa disposizione normativa e per fornire valutazioni tecniche, uno speciale organo o ente, rimane sospeso per il periodo che intercorre tra la richiesta del parere o dell'intervento e l'acquisizione dello stesso.

 

     Art. 7. Responsabile del procedimento.

     1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente (gruppo di lavoro).

     2. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge, ai soggetti indicati nell'art. 8 della stessa legge.

     3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, comma 1, della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonchè quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

     4. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria ed ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

 

     Art. 8. Obbligo di provvedere.

     1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

     2. Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge.

     3. Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

     4. Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sulla istanza di parte, nella ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.

 

     Art. 9. Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e conseguenti.

     1. I criteri ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13 della legge, ove non espressamente disciplinati, sono regolati come segue:

     a) le istanze sono ammesse ad istruttoria secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse;

     b) l'ordine prioritario di trattazione può essere derogato solo con motivata disposizione del dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento;

     c) ove l'istruttoria comporti ritardi ascrivibili ad inadempienze dell'utente, la definizione dell'istanza rimane subordinata alle disponibilità residuali;

     d) mensilmente è rimesso all'Assessore l'elenco delle pratiche ammesse all'istruttoria, redatto secondo l'ordine sequenziale di presentazione;

     e) il responsabile del procedimento trasmette, all'organo competente, la proposta di adozione del provvedimento, entro 3 giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria;

     f) ove i fondi di bilancio non siano capienti per accogliere tutte le istanze pervenute entro il termine prefissato, salvo priorità prestabilite in sede di elaborazione di criteri generali, si assicurerà parità di trattamento a tutti i richiedenti che entro il termine prescritto abbiano presentato istanza documentata, mediante attribuzione proporzionale dei relativi benefici.

 

     Art. 10. Integrazione e modificazione del decreto.

     1. Per i procedimenti amministrativi ad oggi non singolarmente individuati il termine entro cui debbono concludersi verrà fissato successivamente; in caso contrario si applicherà la norma generale di cui all'art. 2, comma 3, della legge [30 giorni].

     2. In ogni caso, entro 3 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Assessore per l'industria verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e ne propone le modificazioni necessarie.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti già iniziati; in questo caso il termine iniziale decorre dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

 

     Art. 12.

     1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

     2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 5 del Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 38.