§ 3.11.72 - L.R. 28 dicembre 1984, n. 112.
Realizzazione di un'area attrezzata per la costruzione di piattaforme petrolifere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:28/12/1984
Numero:112


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 16 000 milioni perché l'Ente realizzi, anche attraverso società collegate operanti nel settore, in aree demaniali statali e/o [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      L'Assessore regionale per l'industria con propria direttiva, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, indicherà all'ESPI le modalità di attuazione [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.


§ 3.11.72 - L.R. 28 dicembre 1984, n. 112.

Realizzazione di un'area attrezzata per la costruzione di piattaforme petrolifere.

(G.U.R. 29 dicembre 1984, n. 56).

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 16 000 milioni perché l'Ente realizzi, anche attraverso società collegate operanti nel settore, in aree demaniali statali e/o regionali o da acquisire, un cantiere fisso attrezzato: per la realizzazione di strutture di supporto, impianti fissi di trivellazione e produzione sia modularizzati che integrati; per la costruzione di impianti accessori; per l'ormeggio in zone esposte e lo stoccaggio provvisorio di idrocarburi liquidi sul luogo di estrazione; per la prefabbricazione di tubazioni sia sottomarine che terrestri; per la prefabbricazione di componenti ed impianti per lo stoccaggio a terra e la movimentazione degli idrocarburi estratti, attinenti alla ricerca esplorativa e alla coltivazione a mare di idrocarburi; nonché per ogni connessa struttura necessaria e per la realizzazione di altre attività industriali similari.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per l'industria con propria direttiva, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, indicherà all'ESPI le modalità di attuazione dell'art. 1.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

     L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

 

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 34 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.