§ 3.11.42 - L.R. 4 giugno 1970, n. 7.
Nuove norme per la gestione delle zone industriali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:04/06/1970
Numero:7


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 22 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1970, le Aziende speciali delle zone industriali, istituite nell'ambito della Regione ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, sono [...]
Art. 3.      Alla gestione delle zone industriali provvede l'Assessorato regionale dello sviluppo economico con propri funzionari.
Art. 4.      Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'anno 1970 in lire 100 milioni, e costituiti da spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, [...]


§ 3.11.42 - L.R. 4 giugno 1970, n. 7.

Nuove norme per la gestione delle zone industriali regionali.

(G.U.R. 4 giugno 1970, n. 27).

 

Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 22 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1970, le Aziende speciali delle zone industriali, istituite nell'ambito della Regione ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, sono soppresse.

 

     Art. 3.

     Alla gestione delle zone industriali provvede l'Assessorato regionale dello sviluppo economico con propri funzionari.

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'anno 1970 in lire 100 milioni, e costituiti da spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione e telefonica e di altre opere pubbliche riguardanti le zone industriali, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo 28902 del bilancio della Regione siciliana per l'Anno finanziario 1970.