§ 3.11.39 - L.R. 24 ottobre 1966, n. 24.
Finanziamento di un programma di interventi produttivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:24/10/1966
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere fino all'ammontare di un ricavo netto di L. 75 miliardi alla provvista dei fondi necessari per l'attuazione delle finalità di cui al [...]
Art. 2.      La contrazione dei prestiti è deliberata su proposta del Presidente della Regione dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Art. 3.      L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata, su proposta del Presidente della Regione, dalla Giunta regionale che ne determina le condizioni e le modalità previo parere del Comitato [...]
Art. 4.      Le somme ricavate dai mutui e dai prestiti obbligazionari sono destinate all'attuazione di interventi e di investimenti produttivi a completamento od a integrazione del programma di cui alla [...]
Art. 5.      All'ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo non superiore a L. 7.500 milioni per ciascuno [...]
Art. 6.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 14 luglio 1966 sotto il titolo "Finanziamento di un programma di [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.39 - L.R. 24 ottobre 1966, n. 24.

Finanziamento di un programma di interventi produttivi.

(G.U.R. 24 ottobre 1966, n. 52).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere fino all'ammontare di un ricavo netto di L. 75 miliardi alla provvista dei fondi necessari per l'attuazione delle finalità di cui al successivo articolo 4, sia mediante contrazione di mutui a lungo termine, sia mediante l'emissione di prestiti interni obbligazionari, di durata in entrambi i casi non superiore a 15 anni.

 

     Art. 2.

     La contrazione dei prestiti è deliberata su proposta del Presidente della Regione dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     I mutui sono contratti con apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto dal Presidente della Regione.

 

     Art. 3.

     L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata, su proposta del Presidente della Regione, dalla Giunta regionale che ne determina le condizioni e le modalità previo parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e del Comitato regionale per il credito e per il risparmio.

     L'onere della emissione, della gestione, dell'ammortamento dei prestiti obbligazionari è a totale carico della Regione.

     I prestiti obbligazionari sono emessi e possono essere collocati a mezzo di aziende di credito operanti nel territorio della Regione, le quali provvederanno anche mediante la costituzione di sindacati di collocamento, con l'osservanza degli articoli 2 e 45 del R.D.L 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

     I rapporti con gli Istituti di credito sono regolati da apposite convenzioni da approvarsi, con proprio decreto, dal Presidente della Regione.

 

     Art. 4.

     Le somme ricavate dai mutui e dai prestiti obbligazionari sono destinate all'attuazione di interventi e di investimenti produttivi a completamento od a integrazione del programma di cui alla legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 nei seguenti settori:

     a) incremento degli interventi della Regione per lo sviluppo industriale in dipendenza della trasformazione della SOFIS e della creazione del fondo per l'industria metalmeccanica ed incentivazione industriale;

     b) interventi per lo sviluppo dell'economia agricola;

     c) interventi organici nel settore dei lavori pubblici;

     d) interventi per lo sviluppo dell'economia turistica.

     La ripartizione tra i vari settori è determinata in misura pari a quella risultante dal rapporto percentuale rappresentato dai singoli ammontari delle somme rispettivamente assegnate dalla citata legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 ad infrastrutture, impianti ed attrezzature nel settore industriale, ad infrastrutture, impianti ed attrezzature agricole ed ai piani zonali di sviluppo agricolo, ad opere portuali e di urbanizzazione, ad opere di interesse turistico, sul totale complessivo delle dette somme.

 

     Art. 5.

     All'ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo non superiore a L. 7.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1980.

     Ove le somme stanziate in rapporto alla contrazione o alla somministrazione dei mutui, ovvero alla data delle emissioni obbligazionarie risultassero, alla fine di ciascun esercizio, in tutto e in parte non utilizzate, gli stanziamenti saranno protratti, per la parte occorrente entro il limite massimo stabilito al comma precedente agli esercizi finanziari successivi al 1980.

     Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio in corso, per l'ammortamento della prima annualità dei mutui e dei prestiti obbligazionari, si provvede mediante prelievo della somma iscritta al cap. 544 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo destinando una quota non eccedente L. 5.000 milioni nella parte corrente per il pagamento degli interessi e degli oneri connessi e una quota non eccedente L. 2.500 milioni nella parte in conto capitale per l'ammortamento dei prestiti stessi.

     La ripartizione, entro il limite massimo stabilito dal primo comma, delle quote di interessi ed oneri connessi e delle quote di ammortamento ricadenti negli esercizi successivi sarà effettuata in base ai piani di ammortamento.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 14 luglio 1966 sotto il titolo "Finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari".

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.