§ 3.9.73 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla disciplina sul fermo temporaneo del naviglio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:10/10/1994
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      1. Al fine di consentire il pagamento dei contributi richiesti ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, negli [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.9.73 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina sul fermo temporaneo del naviglio.

(G.U.R. 13 ottobre 1994, n. 50).

 

Art. 1.

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire il pagamento dei contributi richiesti ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, negli anni compresi tra il 1987 ed il 1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni.

     2. All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1994, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.