§ 3.9.9 - L.R. 21 ottobre 1957, n. 57.
Provvidenze a favore delle aziende esercenti la piccola pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:21/10/1957
Numero:57


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata a favore delle cooperative legalmente costituite, i cui soci esercitano esclusivamente la piccola pesca e che svolgono la loro attività nella Regione siciliana, la concessione di [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      I benefici previsti dalla presente legge sono limitati alle cooperative che non fruiscono di altri contributi statali o regionali per lo stesso oggetto
Art. 4.      Ai fini dell'attuazione della presente legge sono considerati lavoratori addetti alla piccola pesca coloro i quali esercitano la pesca con natanti remo-velici o forniti di motore sino a 40 HP.
Art. 5.      I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi dall'Assessore della pesca e delle attività marinare, sentito il Consiglio regionale della pesca, sulla base di preventivi ritenuti [...]
Art. 6.      La concessione dei contributi di cui all'art. 1, lett. a è subordinata alla dichiarazione rilasciata dall'Autorità marittima attestante che i lavori sono stati compiuti, il natante è efficiente [...]
Art. 7.      Nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge sarà data la precedenza a coloro che subiscono danni a seguito di mareggiate e nubifragi accertati dalle Autorità marittime le quali
Art. 8.      I contributi concessi dalla presente legge sono sottoposti a revoca nel caso in cui i beneficiari si rendano responsabili di infrazioni alle leggi e regolamenti concernenti la tutela e la [...]
Art. 9.      Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni ripartita quanto a lire 100 milioni, a carico del corrente esercizio finanziario e quanto al resto in parti [...]


§ 3.9.9 - L.R. 21 ottobre 1957, n. 57.

Provvidenze a favore delle aziende esercenti la piccola pesca.

(G.U.R. 26 ottobre 1957, n. 58).

 

Art. 1.

     E' autorizzata a favore delle cooperative legalmente costituite, i cui soci esercitano esclusivamente la piccola pesca e che svolgono la loro attività nella Regione siciliana, la concessione di contributi in capitale per:

     a) la trasformazione, la motorizzazione, la riparazione e la messa in efficienza di barche di qualsiasi genere adibite alla piccola pesca;

     b) l'acquisto di attrezzi da pesca;

     c) l'impianto di magazzini di proprietà sociale per la custodia del materiale da pesca e di locali, con relativi impianti di refrigerazione, da adibire a centri di raccolta o di locali da destinare a tintoria di reti. Gli impianti previsti nella lett. c sono vincolati per un periodo non inferiore ad anni 15 dalla data della loro attuazione [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     I benefici previsti dalla presente legge sono limitati alle cooperative che non fruiscono di altri contributi statali o regionali per lo stesso oggetto [1].

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge sono considerati lavoratori addetti alla piccola pesca coloro i quali esercitano la pesca con natanti remo-velici o forniti di motore sino a 40 HP.

     Coloro i quali intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1 devono essere residenti in uno dei Comuni della Regione da almeno sei mesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e i natanti devono essere iscritti da almeno un anno nei compartimenti marittimi della Sicilia.

 

     Art. 5.

     I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi dall'Assessore della pesca e delle attività marinare, sentito il Consiglio regionale della pesca, sulla base di preventivi ritenuti ammissibili e successivamente documentati.

     L'erogazione di tali contributi non può eccedere la misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile e documentata per i pescatori singoli o associati e del 70 % della spesa ritenuta ammissibile e documentata per le cooperative di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 6.

     La concessione dei contributi di cui all'art. 1, lett. a è subordinata alla dichiarazione rilasciata dall'Autorità marittima attestante che i lavori sono stati compiuti, il natante è efficiente per la pesca e che sono salve le norme per la sicurezza della vita umana in mare, e che il richiedente non abbia riportato condanne per infrazioni alle leggi e regolamenti concernenti la tutela e la disciplina della pesca.

     L'istanza per l'ammissione ai benefici previsti dal precedente art. 2, lett. b deve essere corredata dalla copia autentica del contratto di affitto del locale o atto di proprietà del locale stesso.

 

     Art. 7.

     Nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge sarà data la precedenza a coloro che subiscono danni a seguito di mareggiate e nubifragi accertati dalle Autorità marittime le quali

dovranno dichiarare se l'eventuale perdita degli attrezzi e il danno siano dovuti a negligenza, imperizia o a causa di forza maggiore.

     In quest'ultimo caso la perdita e il danno verranno risarciti nella misura massima del 76 % salvo sempre il disposto degli articoli precedenti.

 

     Art. 8.

     I contributi concessi dalla presente legge sono sottoposti a revoca nel caso in cui i beneficiari si rendano responsabili di infrazioni alle leggi e regolamenti concernenti la tutela e la disciplina della pesca.

     L'Amministrazione regionale provvederà all'atto della concessione a stabilire le opportune garanzie.

 

     Art. 9.

     Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni ripartita quanto a lire 100 milioni, a carico del corrente esercizio finanziario e quanto al resto in parti uguali a carico degli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1960-61 e di lire 200 milioni, per i fini previsti alla lett. b dell'art. 2, ripartendoli in quattro esercizi a partire da quello in corso.

     Alle eventuali maggiori occorrenze si provvederà con legge di bilancio.

     Agli oneri finanziari ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità del cap. 22 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo all'esercizio medesimo.

 

 


[1] Articolo sostituito con art. 8 L.R. 8 marzo 1971, n. 5

[2] Articolo abrogato per effetto dell'art. 8 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[1] Articolo sostituito con art. 8 L.R. 8 marzo 1971, n. 5