§ 3.8.50 - L.R. 8 maggio 2001, n. 7.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:08/05/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Controllo della fauna.
Art. 2.  Centri di recupero.
Art. 3.  Danni e prevenzione.
Art. 4.  Ripartizioni faunistico-venatorie.
Art. 5.  Comitato regionale faunistico-venatorio.
Art. 6.  Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio.
Art. 7.  Esercizio dell'attività venatoria.
Art. 8.  Calendario venatorio.
Art. 9.  Periodi di attività venatoria.
Art. 10.  Specie cacciabili.
Art. 11.  Ambiti territoriali di caccia.
Art. 12.  Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 13.  Tasse di concessione regionale.
Art. 14.  Tesserino regionale.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Federazione siciliana della caccia.
Art. 17.  (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 18.  Modifiche alle disposizioni sull'attestato di idoneità per la vigilanza venatoria.
Art. 19.  Modifiche alle disposizioni sulla vigilanza venatoria ed ambientalista.
Art. 20.  Disposizioni sui Parchi.
Art. 21.  (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 22.  Norme sul Corpo forestale.
Art. 23.      1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 5.000 milioni.
Art. 24.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di [...]
Art. 25.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.8.50 - L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili".

(G.U.R. 11 maggio 2001, n. 22).

 

Art. 1. Controllo della fauna.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [1];

     b) [2].

 

     Art. 2. Centri di recupero.

     1. All'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [3];

     b) [4].

 

     Art. 3. Danni e prevenzione.

     1. [5].

 

     Art. 4. Ripartizioni faunistico-venatorie.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

     (la lett. a) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

     b) [6].

 

     Art. 5. Comitato regionale faunistico-venatorio.

     1. [7].

 

     Art. 6. Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio.

     1. [8].

 

     Art. 7. Esercizio dell'attività venatoria.

     1. [9].

 

     Art. 8. Calendario venatorio.

     1. [1]0.

 

     Art. 9. Periodi di attività venatoria.

     1. [1]1.

 

     Art. 10. Specie cacciabili.

     1. Nel caso di modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all'elenco delle specie cacciabili.

 

     Art. 11. Ambiti territoriali di caccia.

     1. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [1]2.

     b) [1]3.

     (la lett c) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     d) [1]4.

     (la lett. e) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     f) [1]5.

 

     Art. 12. Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

     1. [1]6.

 

     Art. 13. Tasse di concessione regionale.

     1. [1]7.

 

     Art. 14. Tesserino regionale.

     1. [1]8.

 

     Art. 15. Sanzioni.

     1. All'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [1]9;

     b) [2]0;

     c) il comma 11 è abrogato.

 

     Art. 16. Federazione siciliana della caccia.

     1. [2]1.

 

     Art. 17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 18. Modifiche alle disposizioni sull'attestato di idoneità per la vigilanza venatoria.

     1. [2]2.

 

     Art. 19. Modifiche alle disposizioni sulla vigilanza venatoria ed ambientalista.

     1. [2]3.

 

     Art. 20. Disposizioni sui Parchi.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'Ente Parco competente per territorio, individua con proprio decreto, per ciascuno dei Parchi regionali, le zone contigue (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Nelle aree contigue così delimitate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 21. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 22. Norme sul Corpo forestale.

     1. Il dirigente generale delle foreste provvede a regolamentare le attività del personale di ruolo del Corpo forestale della Regione siciliana in materia di vigilanza venatoria.

     2. [2]4.

     3. Le maggiorazioni intervenute nell'indennità dall'1 settembre 1995 hanno effetto economico dall'1 gennaio 1997.

     4. I commi 3 e 4 dell'articolo 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 sono abrogati.

 

     Art. 23.

     1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 5.000 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. Per l'esercizio finanziario 2002 la spesa è di lire 25.000 milioni comprensiva della copertura economica delle indennità per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

     4. L'onere di cui al comma 3 trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 010802, accantonamento 1001.

 

     Art. 24.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede quanto a lire 6.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001, e quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2001 dall'articolo 6, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

 

     Art. 25.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il comma 3, art. 4 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[2] Modifica il comma 4, art. 4 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[3] Modifica il comma 4, art. 6 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[4] Modifica il comma 5, art. 6 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[5] Sostituisce il comma 2, art. 7 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[6] Sostituisce il comma 3, art. 8 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[7] Modifica la lett. g), comma 3, art. 12 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[8] Aggiunge la lett. p) al comma 1, art. 13 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[9] Sostituisce il comma 6, art. 17 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]10 Modifica il comma 1, art. 18 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]11 Sostituisce le lett. c) e d) del comma 1, art. 19 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]12 Modifica il comma 1, art. 22 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]13 Sostituisce il comma 2, art. 22 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]14 Sostituisce le lett a) e b) del comma 5, art. 22 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]15 Aggiunge il comma 9 all'art. 22 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]16 Modifica la lett. b) del comma 2, art. 22 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]17 Modifica il comma 1, art. 30 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]18 Sostituisce il comma 10, art. 31 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[1]19 Sostituisce il comma 9, art. 32 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[2]20 Inserisce il comma 9 bis nell'art. 32 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[2]21 Modifica il comma 1, art. 35 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[2]22 Modifica il comma 5, art. 43 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[2]23 Sostituisce il comma 5, art. 44 della L.R. 1 settembre 1997, n. 33.

[2]24 Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 77 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.