§ 3.7.83 - L.R. 5 gennaio 1993, n. 5.
Rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12relativa a «Interventi per favorire il risanamento ed il reintegro degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:05/01/1993
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Per il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1992 e di lire [...]
Art. 2.      1. Al quarto alinea dell'articolo 37 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 il termine «stessa» è sostituito dal seguente: «presente».
Art. 3.      1. Gli oneri di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.7.83 - L.R. 5 gennaio 1993, n. 5.

Rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12relativa a «Interventi per favorire il risanamento ed il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori».

(G.U.R. n. 2 del 9 gennaio 1993).

 

Art. 1.

     1. Per il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1993 per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti negli anni 1990, 1991 e 1992 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffusive nonchè per la corresponsione del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'azione di risanamento.

 

     Art. 2.

     1. Al quarto alinea dell'articolo 37 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 il termine «stessa» è sostituito dal seguente: «presente».

     2. I beneficiari degli interventi di cui al comma 1 dovranno presentare le relative istanze alle unità sanitarie locali territorialmente competenti entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1009.

     2. Alla spesa di lire 9.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1992 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.