§ 3.6.81 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 8.
Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:10/01/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
Art. 2.      1. Senza pregiudizio per l'adozione di provvedimenti immediati di decadenza o di revoca delle concessioni minerarie qualora ne ricorrano le condizioni, l'Assessore regionale per l'industria, [...]
Art. 3.      1. L'Ente minerario siciliano (E.M.S.), in deroga alle vigenti norme, è autorizzato a trasferire a valore nominale l'intera quota di capitale detenuta nella Italkali S.p.A. all'Ente siciliano [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.6.81 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 8.

Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini.

(G.U.R. 11 gennaio 1994, n. 3).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Senza pregiudizio per l'adozione di provvedimenti immediati di decadenza o di revoca delle concessioni minerarie qualora ne ricorrano le condizioni, l'Assessore regionale per l'industria, preso atto dell'avvenuta consegna delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, da parte delle ditte appaltatrici, ingiunge il termine entro il quale, a pena di decadenza delle concessioni minerarie dei sali potassici, la società Italkali è tenuta a riavviare l'attività produttiva delle miniere, reinserendovi prioritariamente i lavoratori di cui al comma 3 quinquies.

 

     Art. 3.

     1. L'Ente minerario siciliano (E.M.S.), in deroga alle vigenti norme, è autorizzato a trasferire a valore nominale l'intera quota di capitale detenuta nella Italkali S.p.A. all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.). che non potrà alienarla in mancanza di apposita disposizione legislativa.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.