§ 3.6.79 - L.R. 27 maggio 1987, n. 28.
Norme urgenti per il settore minerario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:27/05/1987
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto nel primo e secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1987. Sino allo stesso termine, alle domande di [...]
Art. 2.      1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS), con l'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato, nell'esercizio finanziario in corso, [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte, quanto a lire 56.000 milioni, con parte delle disponibilità del [...]


§ 3.6.79 - L.R. 27 maggio 1987, n. 28.

Norme urgenti per il settore minerario.

(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987).

 

Art. 1.

     1. Il termine previsto nel primo e secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1987. Sino allo stesso termine, alle domande di autorizzazioni ad ampliamenti di cave, anche in regime di autorizzazione provvisoria, si applicano le procedure indicate al primo e all'ultimo comma dell'art. 18 della richiamata legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

 

     Art. 2.

     1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS), con l'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato, nell'esercizio finanziario in corso, della somma di lire 12.000 milioni, da destinare alla conservazione del patrimonio minerario zolfifero, utilizzando il personale rimasto in servizio successivamente al 31 dicembre 1986.

     2. Il fondo a gestione separata, istituito presso lo stesso Ente, con l'art. 13, lettera a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato, nell'esercizio in corso, di lire 44.000 milioni.

     3. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS) è incrementato di lire 40.000 milioni da destinare, quanto a lire 25.000 milioni, all'aumento del capitale sociale della «Siciliana gas S.p.a.», quanto a lire 12.000 milioni, all'aumento del capitale sociale della «SARCIS S.p.a.» e, quanto a lire 3.000 milioni, alle esigenze di gestione interna dell'Ente.

     4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata, nell'esercizio in corso, la spesa di lire 96.000 milioni.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte, quanto a lire 56.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 40.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.