§ 3.6.55 - L.R. 30 maggio 1972, n. 31.
Provvedimenti per l'industria marmifera. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:30/05/1972
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Alle aziende di estrazione e di lavorazione del marmo, singole e associate, che ottengono mutui per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e per la conseguente [...]
Art. 2.      Alle cooperative e consorzi costituiti o che si costituiscono, per i fini di cui al precedente articolo, sono concessi finanziamenti per la durata di sette anni.
Art. 3.      Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere fideiussioni della Regione, in misura pari al 30 per cento [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui all'art. 1, è costituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) un fondo, a gestione separata, di lire 1.000 milioni.
Art. 5.      L'istruttoria di pratiche di finanziamento per scorte ed erogazione di contributi dovrà essere espletata entro il limite massimo di tre mesi e l'erogazione dovrà essere deliberata entro i [...]
Art. 6.      La inosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza del lavoro comporta la decadenza dai benefici della presente legge.
Art. 7.      I canoni relativi alle concessioni di terreni demaniali, operate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per lo sfruttamento dei giacimenti marmiferi ricadenti in detti [...]
Art. 8.      (Omissis)


§ 3.6.55 - L.R. 30 maggio 1972, n. 31.

Provvedimenti per l'industria marmifera. [*]

(G.U.R. 3 giugno 1972, n. 26).

 

Art. 1.

     Alle aziende di estrazione e di lavorazione del marmo, singole e associate, che ottengono mutui per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e per la conseguente commercializzazione, da commisurare ai cicli di estrazione e lavorazione in rapporto alla potenzialità degli impianti, l'Amministrazione regionale concede un contributo tale che interessi e oneri accessori gravino sui mutuatari in misura non superiore al 3 per cento.

 

     Art. 2.

     Alle cooperative e consorzi costituiti o che si costituiscono, per i fini di cui al precedente articolo, sono concessi finanziamenti per la durata di sette anni.

     I predetti finanziamenti sono concessi al tasso del 3 per cento.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere fideiussioni della Regione, in misura pari al 30 per cento dell'importo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui all'art. 1, è costituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) un fondo, a gestione separata, di lire 1.000 milioni.

     Per le finalità di cui all'art. 2, è istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC), un fondo, a gestione separata, di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 5.

     L'istruttoria di pratiche di finanziamento per scorte ed erogazione di contributi dovrà essere espletata entro il limite massimo di tre mesi e l'erogazione dovrà essere deliberata entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 6.

     La inosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza del lavoro comporta la decadenza dai benefici della presente legge.

 

     Art. 7.

     I canoni relativi alle concessioni di terreni demaniali, operate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per lo sfruttamento dei giacimenti marmiferi ricadenti in detti terreni, sono ridotti del 40 per cento.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] V. L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

[1] Norma finanziaria.