§ 3.4.42 - L.R. 13 settembre 1956, n. 46.
Applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 contratti e rapporti agrari
Data:13/09/1956
Numero:46


Sommario
Art. 1.      I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria nel territorio della Regione Siciliana, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della [...]
Art. 2.      I terreni di cui al precedente art. 1 sono assegnati in enfiteusi perpetua ai lavoratori agricoli che in atto li coltivano, purché iscritti negli elenchi di cui all'art. 39 della legge 27 [...]
Art. 3.      Le assegnazioni di cui all'articolo precedente vengono fatte per sorteggio in base alle norme in vigore in materia di riforma agraria.
Art. 4.      Gli enti ai quali si riferisce la presente legge sono tenuti a comunicare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco [...]
Art. 5.      Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, gli enti di cui all'art. 1 possono richiedere all'Assessore all'agricoltura e alle foreste di escludere dalla [...]
Art. 6.      Il canone enfiteutico per le concessioni indicate nella presente legge è stabilito in natura o con ragguaglio annuale ad una quantità di prodotti.
Art. 7.      Le disposizioni della presente legge non si applicano ai terreni dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per i quali sarà provveduto a parte.
Art. 8.      Gli atti di trasferimento o di concessione compiuti in data successiva a quella di approvazione della presente legge sono nulli.
Art. 9.      Agli eventuali diritti sui terreni assegnati in enfiteusi sono applicabili, in quanto non incompatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 46 della legge regionale 27 [...]
Art. 10.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste può autorizzare che l'estensione massima dei lotti, prevista dal secondo comma dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, venga superata quando [...]
Art. 11.      Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e [...]
Art. 12.      Agli eventuali maggiori oneri per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi all'assistenza tecnica e alla vigilanza per l'applicazione della presente legge, sarà [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 3.4.42 - L.R. 13 settembre 1956, n. 46.

Applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici.

(G.U.R. 15 settembre 1956, n. 61).

 

Art. 1.

     I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria nel territorio della Regione Siciliana, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, esclusi quelli che sono oggetto del regime giuridico stabilito dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, anche se gravati di usi civici sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge.

     Sono compresi nelle disposizioni contenute nella presente legge anche i terreni soggetti a vincoli idrogeologici.

     L'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluta all'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 2.

     I terreni di cui al precedente art. 1 sono assegnati in enfiteusi perpetua ai lavoratori agricoli che in atto li coltivano, purché iscritti negli elenchi di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

     I terreni residui sono assegnati ai lavoratori agricoli che in atto li coltivano.

     Ove, ad assegnazione avvenuta, gli assegnatari risultino proprietari di terre per estensione maggiore di quella massima prevista dall'art. 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, l'assegnazione va ridotta per riportare la proprietà complessiva dell'assegnatario entro i limiti massimi di cui al citato art. 38.

     Qualora, dopo l'assegnazione di cui ai precedenti comma, residuino ancora dei terreni, questi sono assegnati ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

 

     Art. 3.

     Le assegnazioni di cui all'articolo precedente vengono fatte per sorteggio in base alle norme in vigore in materia di riforma agraria.

     La facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, va particolarmente esercitata al fine di consentire la permanenza dei coltivatori nei lotti da loro migliorati.

 

     Art. 4.

     Gli enti ai quali si riferisce la presente legge sono tenuti a comunicare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco particolareggiato dei terreni di loro pertinenza, compresi quelli per i quali, pur avendo regolari titoli di attribuzione non abbiano ancora conseguito il possesso.

     In tale denunzia devono essere compresi anche i terreni di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 5.

     Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, gli enti di cui all'art. 1 possono richiedere all'Assessore all'agricoltura e alle foreste di escludere dalla applicazione della presente legge:

     a) i terreni in atto destinati ad attività scientifiche, ad istruzione agricola o professionale, sperimentazione agraria, ad educazione, rieducazione, prevenzione o cura, nei limiti delle necessita che ne determinano la particolare destinazione;

     b) quelli necessari alla tutela di interessi storici ed artistici;

     c) quelli che rientrano in una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     d) quelli che i Comuni dichiarino di voler riservare ad immediata utilizzazione per fini urbanistici o a verde pubblico; tale esclusione è accordata di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici.

 

     Art. 6.

     Il canone enfiteutico per le concessioni indicate nella presente legge è stabilito in natura o con ragguaglio annuale ad una quantità di prodotti.

     Il relativo ammontare è fissato dall'Ispettore Provinciale dell'agricoltura sentita la Commissione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano ai terreni dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per i quali sarà provveduto a parte.

 

     Art. 8.

     Gli atti di trasferimento o di concessione compiuti in data successiva a quella di approvazione della presente legge sono nulli.

     Le assegnazioni di cui alla presente legge devono essere effettuate entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

     Trascorso detto termine l'Assessore all'agricoltura si sostituisce all'inadempiente.

 

     Art. 9.

     Agli eventuali diritti sui terreni assegnati in enfiteusi sono applicabili, in quanto non incompatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

     I diritti reali di godimento e di garanzia, compresi gli usi civici, si trasferiscono sul canone.

 

     Art. 10.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste può autorizzare che l'estensione massima dei lotti, prevista dal secondo comma dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, venga superata quando trattasi di terreni la cui utilizzazione può essere soltanto destinata a pascolo o a coltivazioni connesse con l'ordinamento pastorizio.

 

     Art. 11.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modifiche, in quanto non incompatibili.

 

     Art. 12.

     Agli eventuali maggiori oneri per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi all'assistenza tecnica e alla vigilanza per l'applicazione della presente legge, sarà provveduto a carico del bilancio della Regione entro i limiti che saranno disposti per ciascun esercizio con la legge di bilancio.

     Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire cinque milioni utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione per l'esercizio 1955-56.

     Entro i limiti e con le modalità previsti dall'articolo 53 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sarà provveduto alle norme di attuazione, non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.