§ 3.3.76 - L.R. 13 marzo 1982, n. 7.
Provvedimenti sui ritiri delle arance dell'annata 1980-81.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:13/03/1982
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze previste dalla presente legge hanno lo scopo di venire incontro, in via eccezionale e temporanea, alle esigenze dei produttori agrumicoli, singoli o associati, che, in qualità di [...]
Art. 2.      L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, per le finalità della presente legge, è autorizzato ad anticipare all'ESA, nell'esercizio finanziario 1982, la somma di lire 5.000 milioni.
Art. 3.      L'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 appositi capitoli di spesa per la concessione dell'anticipazione [...]
Art. 4.      Le provvidenze di cui all'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 173, si applicano, sempreché le relative domande siano state già presentate o vengano inoltrate entro trenta giorni dalla data di [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.76 - L.R. 13 marzo 1982, n. 7.

Provvedimenti sui ritiri delle arance dell'annata 1980-81.

(G.U.R. 20 marzo 1982, n. 12).

 

Art. 1.

     Le provvidenze previste dalla presente legge hanno lo scopo di venire incontro, in via eccezionale e temporanea, alle esigenze dei produttori agrumicoli, singoli o associati, che, in qualità di aderenti rispettivamente alle associazioni di produttori «Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli» (A.I.P.A.O.) e «Consorzio interprovinciale tra cooperative agricole - ETNA», con sedi in Catania, nella campagna di commercializzazione 1980-81 hanno conferito gli agrumi dagli stessi prodotti alle anzidette associazioni, ai fini del ritiro dal mercato, previsto dall'art. 15 del Regolamento CEE n. 1035 del 18 maggio 1972, e che non hanno ancora ottenuto la compensazione finanziaria loro spettante, a norma del richiamato Regolamento CEE n. 1035 e di quello n. 1368 del 5 giugno 1980.

 

     Art. 2.

     L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, per le finalità della presente legge, è autorizzato ad anticipare all'ESA, nell'esercizio finanziario 1982, la somma di lire 5.000 milioni.

     A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione dell'ammontare del credito dei produttori agrumicoli di cui all'articolo precedente nei confronti dell'AIMA, contributi di misura pari all'ammontare del credito vantato, ai sensi del successivo comma, da parte dei produttori agrumicoli interessati.

     I contributi di cui al precedente comma sono concessi dal Comitato di gestione del fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, su domanda dei produttori interessati, anche se gli stessi non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della L.R. n. 21 del 1959, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da attestazione rilasciata dall'associazione cui il produttore aderisce, dalla quale risultino la qualità di socio dell'interessato, le date dei singoli conferimenti, la quantità e la qualità del prodotto conferito nonché l'ammontare complessivo del credito.

     Tale attestazione sarà rilasciata dai presidenti delle associazioni interessate sotto la loro personale responsabilità.

     I singoli produttori, al momento dell'ottenimento dell'attestazione di cui ai commi precedenti, rilasciano all'associazione cui aderiscono delega irrevocabile per il versamento all'ESA delle compensazioni finanziarie di loro spettanza ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

     Le associazioni dei produttori agricoli sono tenute a restituire all'ESA, entro cinque giorni dall'ottenimento della compensazione finanziaria da parte dell'AIMA, o di analoghi rimborsi che per le stesse finalità potranno essere disposti dallo Stato o da suoi enti ed amministrazioni, le somme anticipate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ai sensi della presente legge.

     L'ESA, a sua volta, è tenuto, entro i successivi cinque giorni, a versare in entrata del bilancio della Regione le somme recuperate.

     L'ESA è altresì tenuto a versare in entrata del bilancio medesimo le somme non utilizzate a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo.

     Le delibere relative alla concessione dei contributi di cui al presente articolo sono immediatamente esecutive.

     Sulle somme anticipate all'Ente di sviluppo agricolo ai sensi del precedente primo comma per il pagamento dei contributi di cui al presente articolo, l'Ente è tenuto a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, apposita relazione sulla attività svolta, nonché l'elenco dei beneficiari con l'indicazione dei relativi contributi.

     Qualora, entro il predetto termine, non risultino definiti gli interventi previsti dalla presente legge, l'Ente medesimo è tenuto ad integrare la relazione e l'elenco di cui al precedente comma entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'erogazione dei contributi.

     In ogni caso tutti i documenti giustificativi riguardanti gl; interventi previsti dal presente articolo dovranno essere conservati presso l'Ente di sviluppo agricolo e tenuti a disposizione per eventuali controlli amministrativo-contabili.

 

     Art. 3.

     L'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 appositi capitoli di spesa per la concessione dell'anticipazione prevista dalla presente legge nonché di entrata per il recupero dell'anticipazione medesima.

 

     Art. 4.

     Le provvidenze di cui all'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 173, si applicano, sempreché le relative domande siano state già presentate o vengano inoltrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche all'intero territorio di Maniace e pertanto la tabella A allegata alla medesima legge, è integrata dal seguente comune: «provincia di Catania: Maniace».

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.