§ 3.3.53 - L.R. 18 ottobre 1969, n. 39.
Provvidenze a favore della vendemmia 1969.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:18/10/1969
Numero:39


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo nella misura di L. 2,00 a Kg. sulle spese sostenute per il trasporto in continente dei mosti, dei [...]
Art. 2.      Il contributo è corrisposto dai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura dietro presentazione dei documenti comprovanti il trasporto nonché di quelli previsti dall'articolo 35 del [...]
Art. 3.      Per sopperire alle esigenze della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo numero 20911 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.53 - L.R. 18 ottobre 1969, n. 39.

Provvidenze a favore della vendemmia 1969.

(G.U.R. 18 ottobre 1969, n. 52).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo nella misura di L. 2,00 a Kg. sulle spese sostenute per il trasporto in continente dei mosti, dei concentrati e dei vini, prodotti nella vendemmia 1969.

     Tale contributo è corrisposto a favore dei coltivatori diretti e dei viticultori associati in cooperative e consorzi per il conferimento dell'uva prodotta ai fini della conservazione, lavorazione e vendita collettiva.

     Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono disposte anche a favore dei produttori di uva che conferiscono il prodotto presso enopoli o cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari anche se non sono soci degli stessi.

     Il contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dell'Istituto della vite e del vino e dei consorzi.

 

     Art. 2.

     Il contributo è corrisposto dai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura dietro presentazione dei documenti comprovanti il trasporto nonché di quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

 

     Art. 3.

     Per sopperire alle esigenze della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo numero 20911 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come appresso:

 

Spese in conto capitale

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri

                dipendenti da provvedimenti legislativi in

                corso.

Oggetto del provvedimento

     Importo dell'onere

     - Partita che si riduce:              (in milione di lire)

     Provvedimenti per l'agrumicultura

     (in meno)                                     150,-

     - Partita che si aggiunge:

     Provvidenze a favore della vendemmia

     1969                                          150,-

 

 

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.