§ 3.3.48 - L.R. 9 ottobre 1965, n. 30.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della successiva legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:09/10/1965
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11 non è computabile per la determinazione dei risultati netti delle gestioni degli enti ammassatori.
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.48 - L.R. 9 ottobre 1965, n. 30.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della successiva legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, concernenti provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

(G.U.R. 16 ottobre 1965, n. 45).

 

Art. 1.

     Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11 non è computabile per la determinazione dei risultati netti delle gestioni degli enti ammassatori.

     Di tali risultati si tiene conto solo ai fini del versamento delle somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.