§ 3.3.42 - L.R. 4 giugno 1964, n. 12.
Provvidenze in favore delle zone viticole colpite da peronospora.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:04/06/1964
Numero:12


Sommario
Art. 6.      Allo scopo di consentire all'Istituto della vite e del vino il potenziamento della sua attività di sperimentazione in ordine alla lotta anticrittogamica, l'Assessore regionale per l'agricoltura [...]
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.42 - L.R. 4 giugno 1964, n. 12.

Provvidenze in favore delle zone viticole colpite da peronospora.

(G.U.R. 6 giugno 1964, n. 25).

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis) [1].

 

Art. 6.

     Allo scopo di consentire all'Istituto della vite e del vino il potenziamento della sua attività di sperimentazione in ordine alla lotta anticrittogamica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di lire 30.000.000.

     Al fine di consentire una tempestiva ed efficace difesa delle zone viticole della Sicilia, l'Amministrazione regionale verserà annualmente all'Istituto la somma di lire 25 milioni per il potenziamento delle osservazioni delle manifestazioni peronosporiche e per il tempestivo avvertimento ai produttori interessati.

     La somma sopra detta sarà versata all'Istituto entro il mese di gennaio di ogni anno.

     L'Istituto presenterà annualmente al Governo della Regione e alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana una relazione tecnica sul servizio antiperonosporico unitamente al consuntivo dell'Ente, a mente dell'art. 4 della L.R. 2 maggio 1963, n. 28.

     Per le finalità del presente articolo è iscritta nel bilancio della Regione, per ciascun esercizio, la spesa di lire 25 milioni nella rubrica «Assessorato dell'agricoltura e delle foreste».

     Per l'esercizio 1969 la somma è iscritta al capitolo 11558 della rubrica «Assessorato dell'agricoltura e delle foreste» [2].

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme esaurite.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 21 novembre 1969, n. 41.

[3] Norme finanziarie.