§ 2.13.28 - L.R. 29 settembre 1995, n. 69.
Provvedimenti per la realizzazione dell'Universiade 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:29/09/1995
Numero:69


Sommario
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Gestione di impianti.
Art. 6.  Estensione delle sedi per la Universiade 1997.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.13.28 - L.R. 29 settembre 1995, n. 69.

Provvedimenti per la realizzazione dell'Universiade 1997.

(G.U.R. 2 ottobre 1995, n. 50).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

 

     Art. 5. Gestione di impianti.

     1. Anche ai fini del perseguimento dei compiti di istituto, gli ISEF dell'Isola, d'intesa con gli enti realizzatori, possono essere incaricati della gestione di opere ed impianti realizzati per ospitare l'Universiade 1997, successivamente allo svolgimento della stessa.

 

     Art. 6. Estensione delle sedi per la Universiade 1997.

     1. Ai piani, ai progetti, alle procedure ed agli adempimenti di cui alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come modificata, sostituita ed integrata dalla presente legge, sono ammesse le sedi universitarie d Caltanissetta, Trapani, Enna, Ragusa e Siracusa, quale sede dell'ISEF, che, ad integrazione o in alternativa alle sedi universitarie di Agrigento, Palermo, Catania e Messina, potranno ospitare manifestazioni nell'ambito della Universiade dell'estate 1997 e nell'ambito della spesa già programmata [2].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituiscono gli artt. 5, 6 e inseriscono l'art. 6 bis nella L.R. 26 ottobre 1993, n. 29.

[2] Comma così integrato dall'art. 12 della L.R. 20 agosto 1996, n. 38.