§ 2.12.12 - L.R. 18 giugno 1977, n. 38.
Provvedimenti per la celebrazione del 30 anniversario dell'Autonomia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:18/06/1977
Numero:38


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana, nella fedeltà ai valori e al programma di rinnovamento sociale sanciti dallo Statuto e dalla Costituzione, in occasione del 30 anniversario dell'autonomia e delle grandi [...]
Art. 2.      Presso la Presidenza dell'Assemblea regionale è costituito un comitato regionale per il 30 anniversario dell'Autonomia, composto dal Presidente dell'assemblea, dal Presidente della Regione, dai [...]
Art. 3.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere alla distribuzione gratuita, nell'anno scolastico 1977-1978, agli studenti iscritti nelle scuole medie superiori [...]
Art. 4.      I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge sono adottati dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione a seguito delle proposte formulate [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni ripartita come segue:
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.12.12 - L.R. 18 giugno 1977, n. 38.

Provvedimenti per la celebrazione del 30 anniversario dell'Autonomia. [1]

(G.U.R. 21 giugno 1977, n. 27).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana, nella fedeltà ai valori e al programma di rinnovamento sociale sanciti dallo Statuto e dalla Costituzione, in occasione del 30 anniversario dell'autonomia e delle grandi lotte di emancipazione dell'Autonomia e delle grandi lotte di emancipazione del popolo siciliano promuove un programma di iniziative dirette a sviluppare, specialmente tra le giovani generazioni, la conoscenza del grande patrimonio, politico e culturale, della lotta per l'Autonomia.

 

     Art. 2.

     Presso la Presidenza dell'Assemblea regionale è costituito un comitato regionale per il 30 anniversario dell'Autonomia, composto dal Presidente dell'assemblea, dal Presidente della Regione, dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea, dal Presidente della prima Commissione legislativa dell'ARS, dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione, da un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare, dai Rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina, dai Sindaci dei comuni capoluoghi dell'isola, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni contadine.

     Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede il Comitato, che, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un Comitato esecutivo.

     Il Comitato promuove:

     a) l'organizzazione per gli anni scolastici 1977- 78 e 1978- 79 di conferenze e iniziative culturali, nelle scuole di ogni ordine e grado delle province siciliane e nelle Università della Regione siciliana, anche di intesa con i comuni;

     b) l'istituzione per gli anni accademici 1977- 78 e 1978- 79 di venti borse di studio annue, e per l'anno accademico 1979- 80 di dieci borse di studio annue, dello importo di lire 500 mila ciascuna, da assegnarsi alle migliori tesi di laurea svolte, per ciascun anno accademico, presso le Università italiane sulle condizioni sociali, politiche e culturali che determinarono il regime autonomistico siciliano;

     c) la pubblicazione di documenti e saggi e la raccolta di fonti archivistiche e bibliografiche sull'Autonomia;

     d) iniziative culturali, ivi comprese eventuali strutture commemorative e manifestazioni celebrative della Autonomia organizzate dai comuni, dalle associazioni di enti locali o di loro amministratori e dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni contadine o dalle associazioni culturali.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere alla distribuzione gratuita, nell'anno scolastico 1977-1978, agli studenti iscritti nelle scuole medie superiori operanti nel territorio della Regione, dello Statuto della Regione siciliana.

 

     Art. 4.

     I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge sono adottati dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione a seguito delle proposte formulate dal Comitato previsto dallo stesso articolo.

     Per l'attuazione delle iniziative indicate nella lett. a dell'art. 2 le singole scuole e le Università della Regione, anche in coordinamento tra di loro, entro il 30 novembre 1977 [2], propongono all'Assessore regionale per la pubblica istruzione un programma corredato dal preventivo di spesa. Sull'ammissibilità delle richieste presentate al contributo regionale e sulla spesa ritenuta necessaria, l'Assessore provvede sentito il parere del Comitato previsto al secondo comma dell'art. 2.

     Per l'erogazione delle borse di studio previste dalla lett. b dell'art. 2 il Comitato di cui al primo comma del medesimo articolo provvederà alla emanazione dei relativi bandi annuali di concorso ed alla costituzione di una commissione scientifica giudicatrice.

     Per le pubblicazioni di cui alla lett. c dell'art. 2, qualora queste siano promosse di intesa con le Università siciliane, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare le relative convenzioni con le Università stesse, sulla base dei piani approvati dal Comitato di cui all'art. 2, secondo comma.

     Per le pubblicazioni realizzate ai sensi dell'art. 2, lett. c ma non ricadenti fra quelle indicate nel comma precedente, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, previo parere del Comitato esecutivo, fino all'esercizio 1982, all'acquisto delle copie delle stesse, da destinare alle biblioteche comunali nonché alle scuole medie superiori.

     Per le iniziative e le manifestazioni di cui alla lett. d dell'art. 2 svolte a partire dal 1 maggio 1977, il Comitato esecutivo esprime il proprio parere vincolante sulla ammissibilità al finanziamento delle domande presentate all'Assessore regionale per la pubblica istruzione entro il 30 novembre 1977 [2].

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni ripartita come segue:

     per l'art. 2, lett. a, 20 milioni così ripartiti:

     10 milioni per l'anno 1977;

     10 milioni per l'anno 1978;

     per l'art. 2, lett. b, 25 milioni così ripartiti:

     10 milioni per l'anno 1977;

     10 milioni per l'anno 1978;

     5 milioni per l'anno 1979;

     per l'art. 4, IV e V comma, 30 milioni così ripartiti:

     10 milioni per l'anno 1977;

     10 milioni per l'anno 1978;

     10 milioni per l'anno 1979;

     per l'art. 2, lett. d, 250 milioni ricadenti nell'anno 1977;

     per l'art. 3 25 milioni ricadenti nell'anno 1977.

     Totale complessivo 350 milioni così ripartito:

     305 milioni per l'anno 1977;

     30 milioni per l'anno 1978;

     15 milioni per l'anno 1979.

     All'onere di lire 305 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere ricadente negli esercizi successivi a quello in corso si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.

[2] Termine così prorogato dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 1977, n. 62.

[2] Termine così prorogato dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 1977, n. 62.