§ 2.12.9 - L.R. 30 dicembre 1971, n. 24.
Erezione in Palermo di un monumento a Luigi Sturzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:30/12/1971
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Sarà eretto in Palermo un monumento alla memoria di Luigi Sturzo. Il Governo della Regione è autorizzato a sostenere la spesa occorrente, nonché ad accettare eventuali offerte da enti, comitati [...]
Art. 2.      All'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1 si provvederà mediante concorso nazionale che sarà indetto dal Presidente della Regione ed al cui espletamento attenderà una Commissione da lui [...]
Art. 3.      Il Governo della Regione è altresì autorizzato a commettere l'opera ad un artista di sua fiducia, qualora il concorso di cui all'art. 2 rimarrà deserto, ferma e quindi sentita la Commissione ivi [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ogni caso non superiore a 50 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 2.12.9 - L.R. 30 dicembre 1971, n. 24.

Erezione in Palermo di un monumento a Luigi Sturzo.

(G.U.R. 8 gennaio 1972, n. 1).

 

Art. 1.

     Sarà eretto in Palermo un monumento alla memoria di Luigi Sturzo. Il Governo della Regione è autorizzato a sostenere la spesa occorrente, nonché ad accettare eventuali offerte da enti, comitati o cittadini, destinate allo scopo, rimettendone la gestione alla Commissione di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 2.

     All'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1 si provvederà mediante concorso nazionale che sarà indetto dal Presidente della Regione ed al cui espletamento attenderà una Commissione da lui nominata e presieduta, composta:

     1) dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

     2) dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

     3) dal Sindaco di Palermo;

     4) da un rappresentante dell'Istituto «Luigi Sturzo» di Roma;

     5) da uno scultore prescelto su designazioni multiple dell'Istituto belle arti di Roma;

     6) da un architetto designato su una terna di nomi forniti dall'ordine degli architetti della Sicilia.

     La scelta dell'area sarà demandata all'Amministrazione comunale di Palermo e dovrà precedere il bando di concorso, il cui risultato sarà esecutivo con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 3.

     Il Governo della Regione è altresì autorizzato a commettere l'opera ad un artista di sua fiducia, qualora il concorso di cui all'art. 2 rimarrà deserto, ferma e quindi sentita la Commissione ivi prevista.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ogni caso non superiore a 50 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

     In conseguenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come segue:

     (Omissis) [1].

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizione finanziaria.