§ 2.11.154 - L.R. 6 aprile 1996, n. 21.
Intervento straordinario per la ditta rag. Lauricella Salvatore. Disposizioni per il rientro in Sicilia di beni archeologici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:06/04/1996
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Impianto faunistico di Parco d'Orleans.
Art. 2.  Rientro beni archeologici.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.11.154 - L.R. 6 aprile 1996, n. 21.

Intervento straordinario per la ditta rag. Lauricella Salvatore. Disposizioni per il rientro in Sicilia di beni archeologici.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Art. 1. Impianto faunistico di Parco d'Orleans.

     1. Alla ditta ragionier Lauricella Salvatore - già gestore dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans - è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 563 milioni.

     2. Il contributo è destinato sia al totale ripianamento dell'attività pregressa, che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione dell'impianto sintanto che non sarà aggiudicata l'asta pubblica per l'affidamento della gestione dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans.

 

     Art. 2. Rientro beni archeologici.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a sostenere le spese necessarie per il rientro in Sicilia dei beni archeologici del Museo «Paolo Orsi» di Siracusa inviati a Fukuoka in occasione della Universiade nell'estate 1995, secondo l'ammontare indicato dal Ministero per i beni culturali, saldando, a tal fine, le fatture sospese, indicate dallo stesso Ministero, per assicurazione, trasporto, deposito, pubblicità e quanto altro ritenuto indispensabile.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 1996.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.